Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)
 
  Kollationsvorlage:
Instrvmento Della Pace, Prima chiara e distintamente letto Dai Plenipotentiarii Dell'Vna e dell'altra parte Imperiali e Regij Suezesi in Osnabrug, li 27. di Luglio MDCXLVIII. In Presenza Degli Stati Del S. Romano Imperio, Radunati appresso i Signori Ambasciatori Suezesi: Di Poi Col Darsi Scambievolmente le mani solennemente Confermato, e publicato li 25. d'Ottobre. Tradotto in volgare dall'Originale Latino. In Venetia, MDCXLVIII. Appresso Gio: Giacomo Herz. Con Licenza de' Superiori, e Priuileggio (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648-1650 Nr. 3]), 17-32.
 
 
 

italienisch 1648

 
 

Artikel V IPO

 
   
  [Art. V IPO ← § 47 IPM] Et perche Gran parte di questa guerra è stata cagionata dalli grauami, e dispareri in materia della religione, che vertiuano trà gli Elettori Prencipi, & stati dell'Imperio, si è conuenuto, & pattuito come qui immediatamente si dirà.  
 
  [Art. V,1 IPO ← § 47 IPM] Primo che la transattione fatta in Passau l'anno 1552. onde poi seguì la pace della religione l'anno 1555. che fù confermata il 1566. in Augusta, & poi anche ratificata in più Diete Vniuersali del S. R. I. si habbia per ratificata, & sia Santa, & religiosamente osseruata come fù stabilita in tutte le sue parti, & Capitoli con pari consenso dell'Imperatore, Elettori, Prencipi, & stati dell'vna, e l'altra Religione.
Et perche vertiuano alcune controuersie intorno all'Intelligenza di alcuni Articoli, & queste sono state nella presente transattione determinate di commune consenso de medesimi si doueranno osseruare tanto in giuditio come fuori insino a tanto che con l'aiuto della Diuina gratia si conuenga nella materia di Religione, & ciò non ostante, o senza hauer riguardo a qualunque contradittione, o protesto da farsi da qualunque persona Ecclesiastica, ò Politica così nell'Imperio, come fuori in qualunque tempo, le quali tutte in virtù delle presenti si dichiarano nulle inualide, & di niun valore.
Nel restante frà gli Elettori, Prencipi, e Stati dell'vna e l'altra Religione sia vna essatta Scambieuole Vguaglianza, in quanto sia conforme alle constitutioni dell'Imperio, & alla forma di questa conuentione, in maniera che tutto quello che è giusto, & conueneuole ad vno sia parimente conueneuole e giusto all'alt[r]o, & siano lontane le violenze, & come è stato altra volta prohibito il venire a fatti così adesso ancora si prohibisce.
 
 
  [Art. V,2 IPO ← § 47 IPM] Il termine dal quale si habbiano da principiare, & regolarsi le cose che da quel tempo in qua sono state mutate nella materia Ecclesiastica, & per conseguenza di essa anco nella politica sarà il primo di Genaro 1624. Si restituiscano adunque tutti gli Elettori, Prencipi, e stati, compresaui anche la nobiltà dell'Imperio così dall'vna come dall'altra Religione, insieme con le communità, & ville immediatamente suggette, puera, & pienamente come erano in detto tempo, & siano cassi nulli, & di niun valore, tutte le sentenze, decreti, transattioni, e patti di Vassallaggio, come anche le essecutioni fatte, & publicate in questa materia, si che ritornino, & stiano tutte le cose nello stato, e termine che erano in detto anno, & giorno.  
 
  [Art. V,3 IPO ← § 47 IPM] Le Città di Augusta, Dunckelpihl, Biberach, e Ratisbona [!] ritenghino i beni, le ragioni, & essercicio della Religione come erano in detto anno, e giorno. Ma quanto alle dignità Senatorie, & altri carichi publici, si osserui la vguaglianza, & il numero fra quelli dell'vna, e dell'altra Religione.  
 
  [Art. V,4 IPO ← § 47 IPM] Et in specie per quello che appartiene alla Città di Augusta, saranno eletti sette Senatori del Consiglio segreto, & di famiglie nobili, & di questi si faranno due Presidenti che chiamano Stattpflegher, l'vno de quali sia Catolico, e l'altro della Confessione Augustana, & delli altri cinque tre siano Catolici, & due della Confessione Augustana, gli altri Senatori che chiamano del Senato minore, sindici, assessori del giudicio Vrbano, o della Città, & gli altri Officiali siano di numero vguale cioè tanti dell'vna, quanti dell'altra Religione. Li tesorieri saranno tre, cioè due di vna stessa credenza & il terzo dell'altra, osseruandosi però quest'ordine, che il prim'anno due siano Catolici, & vno dall'altra Religione, & il secondo di questa siano due, & vno Catolico, & così ogni anno si procederà alternatamente ogni anno.  
 
  [Art. V,5 IPO ← § 47 IPM] Così ancora si intenda delli custodi dell'Arsenale, che sono tre, li quali doueranno crearsi con la alternatiua medesima, & lo stesso si osserui intorno a quelli c'hanno cura dell'annona, ò Munitione di viueri, & li Procuratori dell'ornato, & [l]e altri officij vi sono consueti a darsi a tre; in maniera che due Officij come il thesorierato, & l'annona se daranno vn'anno a due Catolici, & vn Augustano, lo stesso anno se ne daranno altri due come l'Arsenale, & l'ornato a due della Augustana, & vno Catolico, & l'anno seguente dou'erano due Catholici, & vno dall'Augustana salentrino due di questa, & vno di quella Religione.  
 
  [Art. V,6 IPO ← § 47 IPM] Quelli officij che per vso si commettono ad vn solo, & secondo la loro qualità sono durabili vno ò più anni si distribuiscano con l'alternatiua frà li Cittadini hora Catolici, & hora dell'Augustana, nello stesso modo come si è detto di sopra.  
 
  [Art. V,7 IPO ← § 47 IPM] Ma quanto alla cura delle Chiese, & delle scuole ciaschuna parte attenda alle sue. Quelli Catolici, che hora nel tempo di questa pace si ritrouano in magistrato, & nelli Officij, & sono oltre in numero sopradetto, ne goderanno bene l'honore, & l'vtile, ma per sino a tanto che i loro luoghi siano vacanti, ò per morte, ò pertinentia, o per volontà non escano di casa, ò se tal'hora voranno entrare in Senato, non haueranno però voto decisiuo.  
 
  [Art. V,8 IPO ← § 47 IPM] Niuna delle parti ardisca con la potenza de gli adherenti opprimer l'altra, & non tenti, diretta ò indirettamente di accrescere il numero de i Presidenti, Senatori, & altri publici Carichi, & se mai fosse fatto cosa incontrario, tutto sia nullo, & questa dispositione, ò legge non solo sia publicamente letta ogn'anno quando si hà da trattare la elettione de'nuoui Senatori, & altri Officiali da subrogarsi nel luogo de i morti, Ma da quest'hora auanti, la elettione del preside, ò Decenuiro che chiamano, de'Senatori tanto segreti quanto inferiori, Sindici, Giudici, & altri Officiali appartenga alli Catolici, se in luogo di Catolico si ha da fare, & a quei dell'Augustana, se della loro credenza sia stato il morto ò che lascia la dignità.  
 
  [Art. V,9 IPO ← § 47 IPM] Nelle cose che appartengono diretta ò indirettamente alla Religione non si attenda alla pluralità de'voti, la quale non deue pregiudicare a quelli dell'Augustana in quella Città più di quello che si faccia nell'Imperio Romano a gli Elettori, e Prencipi, e stati della stessa Augustana, & se in questi ò altri negotij di qual si voglia altra sorte li Catolici si valeranno contro questi ordini della pluralità de voti in pregiudicio di quelli dell'Augustana, sia lecito a questi in vigore della presente transattione di introdurne il quinto Senatore di consiglio segreto con l'alternatiua; ò di trouare altri remedij legitimi.  
 
  [Art. V,10 IPO ← § 47 IPM] Nel rimanente restino intatte la pace della Religione, & gli ordini Carolini intorno alla ellettione de'Magistrati, & così l'altre transattioni fatte gli anni 1584. & 1591. le quali siano osseruate, & salue in quanto non siano diretta, ò indirettamente contrarie a questa dispositione.  
 
  [Art. V,11 IPO ← § 47 IPM] In Duncklspih Biberach, & Ratisbona [!] siano due Consoli Catolico l'vno, & della Augustana l'altro, & quattro Consiglieri del Consiglio Segreto due dell'vna, e due dell'altra professione, & si osserui la medesima Vguaglianza circa il Senato il giudicio della Città, la Tesoraria, & così delle altre dignità, e Cariche publiche, & quanto poi alla Prefettura del giudicio, de'Sindici, Segretario del senato, & del giudicio, & parimente quanto a gli altri officij, che si concedono ad vn solo, si osserui in perpetuo l'alternatiua, si che al Catolico quando morirà, debba succedere vno dell'Augustana, & morendo vna di questa debba succederli vn Catolico, & quanto al modo delle elettioni, & della pluralità de'voti, circa delle Chiese, & Scuole, & al leggere ogni anno questa dispositione si osserui tutto quello ch'è stato detto in materia della Città di Augusta.  
 
  [Art. V,12 IPO ← § 47 IPM] Circa alla Città di Donauerth, se nella prossima dieta vniuersale sarà giudicato dalli stati dell'Imperio che essa debba essere restituita in libertà come era all'hora goderà di tutte le ragioni Ecclesiastiche, & Politiche, le quali godono in virtù del presente trattato le altre Città libere dell'Imperio, Salue però sempre le ragioni per quanto vagliono a chi ne pretende sopra detta Città.  
 
  [Art. V,13 IPO ← § 47 IPM] Il termine prefisso come di sopra dell'anno 1624. non apporterà pregiudicio alcuno a quelli che per il capo dell'Am[n]estia, o per altro modo doueranno essere restituiti.  
 
  [Art. V,14 IPO ← § 47 IPM] 3 Per quello poiche appartiene alli beni Ecclesiastici ò siano Arciuescouati, ò Vescouati, Prelature Abbatie, Baliaggi, Prepositure, commende, ò libere fondationi secolari, ò di qualunque altra natura siano quietamente, & senza turbatione possedute insieme con loro frutti, pensioni ò altro nome sia loro attribuito, ò siano nelle Città ò fuori da quelli di quella Religione, che li godeuano al detto di Genaro 1624. o Catolici, o dell'Augustana che si fossero, & ne restino in possesso in sino a tanto, che mediante la gratia di Dio si concorderà della Religione, e non sia lecito a quelli d'vna Religione molestarne quei dell'altra ò in giudicio, ò fuori, e molto meno impedirneli in alcun modo, & se già mai, il che Dio non permetta, non si terminassero le discordie della Religione amicabilmente, questa Conuentione & pace si intenda esser perpetua, e da durar sempre.  
 
  [Art. V,15 IPO ← § 47 IPM] Se adunque vn Arciuescouo, Vescouo, o Prelato Catolico, o dell'Augustana confessione elettone, o dimandato, solo, o con tutti li Capitolari, o altri Ecclesiastici mutassero Religione, subito si intendano caduti dalle ragioni loro, salua però la fama, & l'honore, & debbano senza dilatione & eccettione rilassare i frutti, & il Capitolo, o altri a chi di ragione appartenga per vigore di questa transattione possa sabrogare eleggere, o dimandare vn altro della medesima Religione che era quello che si è mutato. Rilassati però all'Arciues. Vescouo Prelato &c. che si è mutato i frutti receuuti, & consummati.
Se adunque alcuno o Catolico, o dell'Augustana sarà stato in Giudicio, o fuori in qualunque modo o escluso, o tu[r]bato nel possesso di Arciuescouato, Vescouato &c. dal primo giorno di Genaro 1624. sia subito restituito così nell'interesse Ecclesiastico, come nel politico, cassate & abolite tutte le nouità; si che se il primo giorno del detto anno li beni erano goduti da Prelato Catolico anco a Catolico Prelato si diano, & lo stesso se dell'Augustana era si intenda, & li ritengano per l'auuenire, restando però li frutti danno, & spese riceuuti, e fatti appresso chi gli hà goduti, e fatti, quali si intendano rimmessi, ne l'vna parte li possa pretendere dall'altra.
 
 
  [Art. V,16 IPO ← § 47 IPM] 4 In tutti gli Arciuescouati, Vescouati, & altre fondationi immediate restino intatte le ragioni, consuetudini, & Instituti antichi di Eleggere, ò domandare i Prelati, il che si intenda in quanto dette ragioni &c. non siano contrarie alle constitutioni dell'Imperio, alla Transattione di Possau, alla pace della Religione, & particolarmente a questa Transattione, & dichiaratione & per risguardo de gli Arciuescouati, e Vescouati che restano a quelli dell'Augustana, non contengano cosa contraria a quella confessione. Et così ancora in quelli Vescouati, & Chiese, nelle quali sono admesse ragioni miste così detti Catolici, come di Augustani, non si douerà mischiare, & aggionger cosa alcuna di nuouo, che possa offender le conscienze, & le ragioni dell'vna, o dell'altra parte, o imminima parte diminuirla.  
 
  [Art. V,17 IPO ← § 47 IPM] Quelli che sono stati eletti, o domandati, che chiamano Postulati, nelle Capitolationi loro che faranno, promettano di non possedere li Prencipati Ecclesiastici, dignità, & beneficij per ragione hereditaria, & di non fare cosa alcuna accio che restino loro hereditarij, ma sia libero il Capitolo, & quelli a cui con il Capitolo appartiene secondo l'vso, di eleggere, o dimandare, & così l'amministrare in tempo di Sede vacante, le Chiese & le ragioni Episcopali, & si procuri che i nobili della Patria, quelli c'haueranno gradi di publico studio, & altre persone idonee, se ciò non è contro le fondationi delle Chiese, e beneficij, non siano esclusi, ma che più tosto vi siano conseruati questi tali.  
 
  [Art. V,18 IPO ← § 47 IPM] 5 Doue la Maestà Cesarea hà fino ad'hora essercitato il ius, o ragione delle sue prime prighiere (cioè presentationi) l'esserciti pur anche in auenire purche in caso che muora vno dell'Augustana, egli prieghi o presenti per l'elettione al Vescouato conforme vn'idoneo della medesima secondo la forma d'statuti, ò consuetudine, & doue i Vescouati & altri luoghi immediati sono misti dell'vna e dell'altra Religione il presentato non goda della presentatione se non sarà della Religione, che era il precessore.  
 
  [Art. V,19 IPO ← § 47 IPM] Se alcuno pretenderà cosa veruna per ragione del Pallio, di confirmatione di mesi Papali, e somiglianti pretensioni sopra li beni Ecclesiastici immediati della Augustana, non gli sia dato essecutione dal braccio secolare.  
 
  [Art. V,20 IPO ← § 47 IPM] In quei Capitoli nelli quali, in virtù del prefato termine sono admessi capitolari, e canonici dell'vna, e dell'altra Religione con certo numero così dell'vna come dell'altra parte, alli beni Ecclesiastici, se vi sarà l'vso da quel tempo di osseruare li mesi Papali, e di più se Capitolari, & Canonici che morono saranno catolici del numero determinato sia la prouisione Papale esseguita purche essa prouisione fatta nella corte Romana in tempo legitimo, sia in[s]inuata alli Capitoli.  
 
  [Art. V,21 IPO ← § 47 IPM] 6 Gli eletti ò dimandati Arciuescoui, Vescoui; & Prelati dell'Augustana, se daranno testimonianza della sua Eletione, ò dimanda frà lo spatio di vn'anno e prestaranno i consueti giuramenti di fedeltà per li feudi alla Sacra Maestà Cesarea sieno inuestita senza eccettione alcuna, e paghino oltre la tassa ordinaria la metà più per ragione dell'Inuestitura,
e li medesimi, ouero li Capitoli in caso di sede vacante & quelli alli quali appartiene l'amministratione siano chiamati con le solite lettere alli Conuenti Imperiali, e particolari delle deputationi, Visite, & reuisioni, & altri, & habbino le solite voci come haueuano prima delle discordie della Religione. Quali poi & quante persone debbano mandarsi a tali Capitoli il determineranno li Prelati e li Capitoli, & conuentuali.
 
 
  [Art. V,22 IPO ← § 47 IPM] Quanto alli titoli de i Prencipi Ecclesiastici dell'Augustana è stato accordato, che senza pregiudicio dello stato & dignità habbiano il titolo. Elettori, dimandati, ò assunti Arciuescoui, Vescoui, Abbati, & preposti, & habbiano il luogo di sedere sopra vn banco trauersi, & in mezzo fra gl'Ecclesiastici, & secolari, al lato dei quali nel conuento ò dieta delli tre collegij dell'Imperio sedono il Direttore della cancellaria di Magonza, il quale a la funtione de gli atti della dieta generali in nome delli Arciuescoui, e doppo lui li direttori del Collegio de'Prencipi, & lo stesso si osserui nella dieta ò Senato dei Prencipi che si congrega collegialmente dalli soli Diretori di tale collegio.  
 
  [Art. V,23 IPO ← § 47 IPM] 7 Quanti furono nel primo giorno dell'anno 1624. li Capitola[r]i ò Canonici dell'Augustana, ò Catolici, tanti ancora saranno dell'vna e dell'altra Religione sempre, & a quelli che muorono si sostituiranno di quella stessa Religione che erano i morti, & se in alcun luogo si ritrouano hora più di vna delle Religioni di quel che erano a detto tempo, questi si hauranno per sopra numeratij, & goderanno le prebende infino a tanto che sono viui, & morti essi, si eleggeranno in luogo de Catolici di quelli dell'Augustana, ò de Catolici in luogo di quelli insino a tanto che sarà vguagliato il numero de Capitolari ò Cannonici, come era al tempo predetto;
& negli Vescouati misti si restituisca & duri l'essercitio della Religione, come era & fù l'anno 1624. publicamente essercitato & permesso; & non si faccia pregiudicio alcuno intorno alle cose sopra dette così nello eleggere come nel presentare.
 
 
  [Art. V,24 IPO ← § 47 IPM] 8 Quelli Arciuescovati, Vescouati, & altre fondationi & beni Ecclesiastici mediati, ò immediati che sono stati concessi per equiualente compensatione, & indegnità della Maestà Regia, e regno di Suetia suoi amici, & interessati siano lasciati come sono stati dati con le loro partico[la]ri conuentioni & fatti come si dirà più a basso, senza alcuna alteratione. Ma doue non è stato iui determinato cosa alcuna & particolarmente circa quello che si dirà al numero 16. delle ragioni delle diocesi, restino sottoposte alle constitutioni dell'Imperio, & di questa transattione.  
 
  [Art. V,25 IPO ← § 47 IPM] 9 Tutti quei monasterij poi, Collegi[j], Baliaggi, commende Chiese Fondationi Scuole, Hospidali & altri Beni Ecclesiastici insieme con le rendite loro, e ragioni di qualunque conditione, e nomi si siano, che furono goduti il primo dell'anno 1624. da Elettori, Prencipi, e Stati della Professione Augustana, ò siano stati sempre goduti da loro, o gli siano stati restituiti, ò gli si debbano resti[t]uire per vigore di questa transattione tutti restino come all'hora appresso di loro insino a tanto che le differenze della Religione siano Amicabilmente composte, e accordate vniuersalmente, non ostante qualsiuoglia eccettione, che sieno stati riformati, ouero occupati o prima ò doppo la transattione di Possa, o che non fossero del teritorio del stato di quelli dell'Augustana, ò che fossero essenti, ò che si opponesse che fossero vbligati ad altri stati per ragione di Suffraganeità, ò Diaconato, o per qualunque altro modo, ò ragione.
Perche il solo fondamento di questa transattione, restitutione, & osseruanza in auuenire deue essere che al primo giorno dell'anno 1624. fossero posseduti; annulandosi affatto tutte le eccettioni che si potessero addurre in contrario o di essercitio in qualche danno di essi luoghi introdotto, o di patti generali, e particolari fatti per transattione, o delite mossa e decisa, dicreti, mandati, rescritti, obeditorie, reuersali, o di pendenza di lite, e in somma di qual altro si voglia pretesto o ragione.
Tutto quello adunque che da quel tempo in qua è stato mutato o tolto circa detti beni, e loro appartenenza o frutti e sotto qual si sia pretesto o colore così in giudicio, come fuori in pregiudicio delli stati di quelli dell'Augustana, tutto ben subito & senza dimora alcuna sia restituito con tutte le sue appartenenze, rendite, & accessi in qual si voglia luogo posti & sue scritture; e in particolare li Monasterij, fondationi, & tutti li beni Ecclesiastici, che possedeua a detto tempo il Prencipe di Vuertemberga. Ne dipoi per l'auuenire quelli dell'Augustana possino in alcun modo esser molestati o turbati dal loro possesso ò che tenenano, ò ricuperato; ma siano illesi & sicuri da ogni molestia, o trauaglio così di ragione, come di fatto insino a tanto che siano accordate le differenze della Religione.
 
 
  [Art. V,26 IPO ← § 47 IPM] Così ancora li Catolici godano tutti li Monasterij fondationi, e fraternità mediate che godeuano realmente il primo giorno dell'anno 1624. ancora che siano nelli Stati, e giuridditioni di quelli dell'Augustana, ma non siano dati ad altri Religiosi di altri ordini, che a quelli sotto le cui regole furono fondati, e dati, se però tali ordini poi non fossero affatto estinti, perche in tal caso potrà il Magistrato Catolico sostituire Religiosi di vn'altro ordine già introdotto, e vsato in Germania auanti le discordie della Religione.
Et in questi Monasterij Chiese Collegiate, fondationi & somiglianti hospidali nelli quali al detto tempo del primo di 1624. si viueua mistamente de Catolici, & Augustani, Viuano anche in auuenire cosi mistamente osseruando il numero de gli vni, e de gli altri com'era à detto tempo, & resti il publico essercitio della religione come era a detto tempo senza che l'vna parte possa all'altra impedire,
& in tutti quei luoghi doue S. M. Cesarea haueua la presentatione, o nomina al detto tempo 1624. L'habbia pur anco in auuenire nella forma che si è detto di sopra delli beni immediati. Et lo stesso anche si intenda osseruare intorno alli mesi Papali, che si è determinato di sopra al numero 5. Et gli Arciuescoui, & altri à quali toccano le collationi de'beneficij nei mesi straordinarij li conferiscono,
& se quelli dell'Augustana hebbero in detto tempo il Ius di presentare, visitare, confirmare, corregere, proteggere, apertura, hospitio, seruitio, o vero opera in detti beni realmente posseduti all'hora da Catolici, o che pure all'hora alimentarono i Parochi, & i Propositi, le medesime ragioni siano loro salue, & intatte come prima.
Et se non saranno fatte le elettioni, distributioni, & collationi delle prebende vacanti ai tempi debiti, e modo conueneuole, & date à persone della stessa Religione di cui era l'antecessore, si intenda il Ius deuoluto alli medesimi purche in questa parte non si facia alcun pregiudicio per questo sopra li beni Ecclesiastici ediati alle leggi, & Instituto della Religione Catolica, & restino salue le sue ragioni, & intatte al magistrato Catolico Ecclesiastico, che di legge, & instituto li appartiene sopra li religiosi, alli quali ancora siano salue le ragioni loro sopra il Ius deuoluto, se le Elettioni, & collationi delle prebende vacanti non fossero fatte in tempo.
Et perche fù conuenuto nella Capitolatione Cesarea che il detto Imperador de Romani debba defendere, e mantenere nella quieta, & pacifica possessione delli beni Imperiali dati in pegno à gli Elettori, Prencipi, & Stati, & altri stati immediati dall'Imperio, perciò si è deliberato, che la medesima constitutione si debba osseruare insino à tanto che non si determini in altro modo con il consenso de gli Elettori, Prencipi, e stati: & perciò si doueranno restituir subito pienamente i pegni imperiali tolti alla Città di Lindò, & Vue[i]semburgo pagatane la sorte ò danaro del pegno.
 
 
  [Art. V,27 IPO ← § 47 IPM] Ma quei beni dello stato dell'Imperio, che l'vno l'altro si sono impegnati lunghissimo tempo fà, e fuori della memoria delle genti, di questi non si faccia la restitutione, se non si essaminaranno le ragioni delli possessori, & li meriti delle cause pienamente;
ma se tali beni nel tempo di questa guerra, ò senza cognitione di causa saranno stati occupati, ò senza restitutione del capitale. Si doueranno restituire à gli antichi possessori insieme con le loro Scritture piena, & integralmente quando poi sarà data la sentenza, & che sia passato il tempo dell'appellatione, & fatto il pagamento della sorte principale sia stata fatta la douuta restitutione all'hora sarà lecito al padrone di introdurre in dette terre ricuperate la sua religione, ma gli habitatori di esse non possano esser forzati di abbandonare la prima religione, che teneuano sotto i primi possessori, onde potranno partirsene liberamente, & andare dove loro piaccia, ò vero accordarsi con il nuouo possessore intorno al publico essercitio di Religione.
 
 
  [Art. V,28 IPO ← § 47 IPM] 10 La nobiltà libera, & immediata dell'Imperio, insieme co tutti li suoi membri suddeti, & bene allodiali, & feudali in vigore della pace, di religione, & di questa conuentione habbiano la medesima ragione sopra gli interessi della Religione, & beneficij da essa dipendenti c'hanno gli Elettori, Prencipi, & stati, & non doueranno intorno ad essi in alcun modo esser turbati, ò trauagliati, & se sono stati trauagliati, & Impediti, siano restituiti in pristino, il che però non si intenda se li medesimi nobili in riguardo de'beni, ò territorij, ò di loro habitatione fossero suddeti ad altra giurisditione.  
 
  [Art. V,29 IPO ← § 47 IPM] 11 Le Città libere dell'Imperio, & tutti l'altre che si contengono sotto il nome di Stati dell'Imperio, e quell'ancora che nell'anno 1624. haueuano l'vso d'vna sola Religione, sono incluse, e comprese non solo nella pace della religione, & in questa presente conuentione, ma in tutte le altre particolarità, & haueranno ne'territorij loro, & per respetto de loro sudditi tanto dentro le mura delle Città quanto ne'borghi le medesime ragioni, e Ius di riformare, quanto ne gli altri che appartengono all'Interesse della religione, come l'hanno gli altri stati superiori dell'Imperio, in modo che tutto quello che di questi è stato, generalmente disposto, e conuenuto, di quelli ancora si dourà intendere, non ostante, che in esse Città, (nelle quali il Magistrato, & Cittadini non habbiano introdotto altro essercitio di Religione che quello dell'Augustana dell'anno 1624. secondo il costume, e statuti del luogo) vi habitino alcuni Cittadini Catolici, cosi ancora se in alcune Chiese collegiate, Capitoli, Monasterij, & Conuenti posti in dette Città, e luoghi mediata ò immediatemente suggeti all'Imperio si vsaua l'essercitio Catolico l'anno 1624. perche se vi era tale essercitio, & non sia stato introdotto doppo al primo di Genaro 1624. vi si douerà mantenere nello stesso stato de all'hora insieme con il suo clero, & cosi li Cittadini ancora attiuamente, & passiuamente vi si doueranno lasciare.
Cosi parimente si douranno riponere nello stato che erano in detto giorno primo di Genaro 1624. quelle Città imperiali che haueuano, di vna sola ò di ambidue le Religioni l'essercitio, & principalmente Augusta Donckelspel, [B]iberac, Ratisbona [!], e [K]affbeur, & non tanto per l'interesse della Religione, & beni Ecclesiastici posseduti prima ò doppo la transattione di Possa, quanto per gl'affetti Politici sono state grauate o in giudicio o fuori sotto pretesto della Religione, perche si douranno restituire come si è detto, e nelle ragioni Eclesiastiche, e nelle politiche nello stesso modo che saranno restiuiti gli altri Stati superiori dell'Imperio pienissimamente, e non meno l'vne che l'altre vi doueranno esser mantenute insino à tanto che si compongano amicabilmente queste religioni, ne sia lecito à questa, o quella parte il turbare l'altra nel suo essercitio, riti della Chiesa, o Cerimonie, ma li Cittadini viuano vniti, e pacificamente habitando, & habbiano il libero vso della sua Religione, & de suoi beni, e restino anullate, e cassate tutte le cautioni di giudicio fatto, di transattione, e pendenza di lite, & le altre di sopra contenute al numero 2. & 9. Salue però le cose determinate di sopra al numero 2. Intorno alle materie politiche di Augusta, Dunchelspil, Biberach, & Ratisbona [!].
 
 
  [Art. V,30 IPO ← § 47 IPM] 12 Per quello poi che appartiene alli nobili, Conti, Baroni, Vassalli, Città, Fundationi, Monasterij, Commende, & Communità sudditi immediatamente dell'Imperio, o de gli Ecclesiastici, ò de secolari. Essendo che habbiano tali Stati immediati insieme co'loro territorij, & per ragione di superiorità per vso di pratica, o consuetudine di tutto l'Imperio la ragione, o Ius di reformare l'essercitio della Religione, & di già vn pezzo fà nella pace di Religione, sia stato concesso alli sudditi di tali Stati il potersene partire in caso che discordino dalla Religione del Padrone, è fù perciò à fine di conseruar maggiormente la concordia de i Stati prohibito che alcuno non possa tirare i sudditi altrui alla propria religione ne per detta cagione riceuerli in protettione, e difesa; & hora è stato determinato che si debba osseruare anche dalli stati dall'vna, e dall'altra Religione, & esse non si possa impedire ad alcuno stato immediato il Ius che li compete, & appartiene per causa di superiorità, di territorio in materia di Religione.  
 
  [Art. V,31 IPO ← § 47 IPM] Non ostante questo però, li Vassalli, paesani e sudditi delli stati Catolici di qualunque sorte si siano li quali in qualunque parte dell'anno 1624. hanno hauuto l'essercitio dell[']Augustana, o publica, o priuatamente, ò per patto, o per priuilegio, o per lungo vso, e per la sola osseruanza, potranno anche ritenerlo per auuenire insieme con tutti gli annessi purche l'habbiano hauuto in detto anno, ò possano prouare di hauerla essercitata, & annessi si intendano, Institutione di Concistorio, di Ministerij, tanto di Scole, come di Chiese; Ius patronati, & altre simili ragioni, & cosi restino in possesso come erano in detto tempo delle chiese, fundationi, monasterij, hospidali insieme con le rendite, accessi, e pertinenze,
& queste cose tutte si osseruino sempre, & in ogni luogo insin'a tanto, che si venghi ad vn'accordo vniuersale. della Religione Christiana, ò che si accordino altrimente frà di loro li stati Immediati, & loro sudditi
 
 
  [Art. V,32 IPO ← § 47 IPM] quelli poiche sono stati turbati, ò in qualunque modo distolti si restituiscano pienamente nello stato in che erano l'anno 1624.
Et lo stesso si osserui delli Catolici che sono sudditi delli stati dell'Augustana, che in detto anno 1624. hebbero ò publico, ò priuato l'vso della Religione Catolica.
 
 
  [Art. V,33 IPO ← § 47 IPM] Et se sarà stata fatta alcuna transatione; Le conuentioni, & concessioni che sono state fatte frà tali stati immediati dell'Imperio, & loro stati Prouinciali, e sudditi sopradetti, intorno all'Introdurre, permettere, e conseruar il publico, ò priuato essercitio di Religione, in tanto restino intiere, & valide in quanto non siano contrarie all'osseruanza di detto anno 1624. & non sia lecito di partirsi da tali conuentioni, o commissioni, non ostante tutte le sentenze date, reuersali, patti, o transattioni di qualunque sorte come contrarie all'osseruanza, & vso dell'anno 1624. le quali si intendano annullate, & particolarmente le transattioni fatte l'anno 1643. frà il Vescouo d'Hildeshaim, & li Duchi di Bransuich Lungeburgo in materia di Religione, & suo essercitio.
Eccettuati però a fauore de'Catolici a quali si riseruano noue Monasterij posti nel Vescouato d'Heldeshaim, li quali furono in detto anno rinontiati dalli detti Duchi.
 
 
  [Art. V,34 IPO ← § 47 IPM] E stato però concluso, che quelli dell'Augustana che sono sudditi de Catolici, & quei Catolici che sono soggetti quelli dell'Augustana, li quali nell'anno 1624. non hebbero alcun vso publico o priuato della sua Religione, & quelli ancora, che doppo la publicatione della pace ne i tempi a venire professaranno, & abbracciaranno religione diuersa da quella del padrone del territorio, siano pacificamente tollerati, & possano per loro diuotione priuatamente in casa senza essere inquisiti, o molestati, attendere con libertà di conscienza a loro essercitij, & andare a i luoghi vicini per essercitare publicamente la sua Religione qualunque volta vorranno, & parimente mandare i suoi figliuoli alle scuole forestiere di loro religione, o tener in casa maestri priuati, che li instruiscano, osseruando però nel restante tali paesani, vassalli, & sudditi il debito loro ossequio, & soggettione, & non diano materia di trauaglio o disturbo,  
 
  [Art. V,35 IPO ← § 47 IPM] & o siano Catholici, o dell'Augustana i sudditi non siano in alcun luogo per causa di religione burlati o rifiutati, o ributati dall'adunanze de Mercanti Bottegari, o conuersationi, & non priui di heredità, legati, Hospidali, o case de Leprosi, o Elemosine, & altre ragioni, & commercij, & molto meno prohibiti di seppelirsi ne publici Cimiterij, ne dell'honore della sepoltura, ne si possa essiger da loro heredi cosa alcuna per ragione dell'essequie oltre quello che è solito di pagarsi per li morti secondo le ragioni delle Parochie, ma in questo come in somiglianti cose siano trattati del pari con gli altri Cittadini, & con vguale giustitia, & protettione.  
 
  [Art. V,36 IPO ← § 47 IPM] Et se quel suddito, il quale non hebbe ne publico, ne priuato essercitio di sua Religione l'anno 1624. e quello ancora che mutarà la Religione doppo la publicatione della pace, e vorrà partirsi spontaneamente o sarà caciato dal Padrone potrà liberamente andare, & o vendere, o ritenere i suoi beni, come più li piacerà, e ritenendoli potrà gouernarli per mezzo di suo commesso, & qualunque volta verrà, e il bisogno lo porti a riueder le sue cose, o trattar liti, o essiger crediti, il potrà liberamente fare senza passaporto.  
 
  [Art. V,37 IPO ← § 47 IPM] E stato parimente conuenuto, che a quei sudditi, li quali non hebbero in detto anno publico o priuato essercitio di sua religione, e che dopo la presente pace si trouaranno essere andati ad habitare nel paese immediato di vn'altro stato di diuersa religione (e di questi ancora si intendano quelli che per fuggire le calamità della presente guerra, non con animo di trasferirui l'habitationi) sono andati, e fatta la pace vogliono tornar alla Patria, non possa loro esser dato termine minore di cinque anni al partire, e a quelli che doppo la publicatione della pace mutaranno la Religione, minor tempo di tre anni non li possa esser dato, se più largo non potranno impetrare,
e a quelli che partiranno o volontariamente o forzati si sia obligato dare gli attestati della nascita, e conditione loro così dell'essercitio, come dell'honestà della vita, ne siano aggrauati più del douere per i responsali o tasse in riguardo della robba, che seco si conducono e tanto meno si potranno impedire quelli che volontariamente partono, sotto pretesto o di seruitù, o di qual altra cagione.
 
 
  [Art. V,38 IPO ← § 47 IPM] 13 Li Prencipi della Slesia che sono dell'Augustana professione, cioè li Duchi di Briga, Ligneitz Min[st]erberg, & Oe[l]s, e così la Città di Vratislauia saranno mantenuti nelli loro priuilegij e ragioni c'haueuano ottenuto prima di queste guerre dalla gratia Cesarea, e Regia, & così nel libero essercitio dall'Augustana.  
 
  [Art. V,39 IPO ← § 47 IPM] Quanto poi alli Conti Baroni, nobili & loro sudditi della Slesia, come anco alli Conti Baroni, e Nobili c'habitano di presente nell'Austria Inferiore ancorche la Maestà Cesarea habbia la facoltà di reformare l'essercitio della Religione, come l'hanno gli altri Rè, & Prencipi, nondimeno ad intercessione della Regia Maestà di Suetia, e per far cosa grata alli stati della Confessione Augustana, e non per vigore del precedente Capitolo che comincia, e se sarà stata fatta alcuna transattione &c. si compiace, che tali Conti Baroni, e Nobili co'loro sudditi habitanti nella prouincia, e ducati della Slesia non siano tenuti per causa dell'Augustana a partirsene ne sia loro vietato l'andare ne'luoghi conuicini ad essercitare detta Religione fuori del territorio, purche nel restante poi viuano quieta, & pacificamente come si deue da suddito verso il suo supremo Prencipe. Ma se volontariamente volessero partire, e de loro beni stabili non volessero disponere per Vendita o commodamente non potessero, sarà loro concesso il poter andare e tornare liberamente a vedere i loro interessi, e bèni.  
 
  [Art. V,40 IPO ← § 47 IPM] Oltre a questo ancora che è stato detto qui di sopra delli Ducati della Slesia immediatemente soggetti alla Regia camera la Sacra Maestà Cesarea promette di concedere quanto prima che ne sarà richiesto doppo la pace fatta a quelli che sono dell'Augustana, & iui habitano in detti ducati tre Chiese da fabricarsi a loro spese fuori delle mura delle Città, cioè di Sveinitz, Ia[ur], & Gloggau, in luoghi commodi, che saranno assegnati di ordine della M. S.  
 
  [Art. V,41 IPO ← § 47 IPM] Et perche è stato variamente trattato, ne si è mai potuto concludere, o conuenire in risguardo delle contradittioni c'han fatto li Plenipotentiarij di S. M. Cesarea intorno alla libertà più ampia dell'essercicio dell'Augustana nelli stati, Regni, e prouincie della casa d'Austria, la Regia Maestà di Suetia, & gli Ordini dell'Augustana si sono reseruata la facoltà (ferma, e stabile però sempre la pace, & esclusa ogni hostilità, e violenza) di trattarne, & reuerentemente intercederne, o amicabilmente con la M. S. o nelle susseguenti diete.  
 
  [Art. V,42 IPO ← § 47 IPM] 14 La facoltà di reformare non depende dalla sola qualità feudale, e subfeudale, o dal Regno di Bohemia o dalli Elettori, Prencipi, & Stati dell'Imperio o da qualunque altra ragione, ma dependa dallo stato in che si trouauano in materia di religione questi feudi, subfeudi, Vassalli, sudditi, & beni Ecclesiastici il primo giorno di Genaro dell'anno 1624. non ostante qualunque facoltà vi pretenda, o vi habbia introdotta, o si sia arrogato al Padrone, e perciò tali quali furono all'hora si douranno sempre mantenere in perpetuo, & tutto quello ch'è stato o per via di giudicio, o fuori, innouato si doura leuare, e restituire nel pristino stato,  
 
  [Art. V,43 IPO ← § 47 IPM] se vi sarà lite del possesso di alcun territorio o prima o doppo detto primo di Genaro, il possesso, quanto al publico essercitio, resti appresso quello che possedeua detto giorno insino a tanto, che sia terminata la lite così nel possessorio come nel petitorio, e in tanto che si decida tal lite quelli c'hauranno mutata Religione non sarano obligati a partire da i territorij controuersi.
In que'luoghi ne'quali vgualmente li Catolici è quei dell'Augustana hanno giurisdittione, & superiorità, restino le cose nel termine che si trouauano in detto giorno in materia del publico essercitio, e dell'altre materie appartenenti alla Religione.
 
 
  [Art. V,44 IPO ← § 47 IPM] La sola G[i]uridditione criminale, & potestà della spada o sangue, ne della retentione del Patronato, o figliolanza non portano la facoltà, o diuisa o separata di reformare; e perciò tutte le riforme fatte insino adhora sotto questo colore, e tutti li patti introduttone si annullino, gli aggrauati si restituiscano, & per l'auuenire si astenga da tali cose.  
 
  [Art. V,45 IPO ← § 47 IPM] 15 Prima di tutte le cose si osserui in materia delle rendite Ecclesiastiche di qualunque sorte si siano, & de'loro possessori, tutto quello che fù disposto nella pace della Religione al Capitolo. "Al rincontro deuono li Stati della Confession Augustana &c." Et nell'altro Capitolo. "E poi anco alli Stati della Religion antica &c."  
 
  [Art. V,46 IPO ← § 47 IPM] Ma però quelle rendite, censi, decime & pensioni, le quali in vigore della pace di religioni sono donute alli stati dell'Augustana, per causa di fondationi Ecclesiastiche mediate o immediate, acquistate, o prima, o doppo la pace dalle Prouincie de'Catolici, & delle quali erano in possesso o quasi l'anno, e giorno primo del 1624. tutte si paghino senza veruna eccettione,
& se ancora in alcun luogo alcuni dello stato dell'Augustana hanno hauuto con legitimo titolo di concessione o di vso ragione di protettione, Auocaria, Apertura, Hospitio, o di altre opere nelle giuriddittioni & beni delli Catolici, o siano dentro o fuori di essi territorij poste, e parimente per il contrario se li Catolici haueranno simili ragioni acquistate cura li beni Ecclesiastici di quelli dell'Augustana, tutti vgualmente ritengano le sue primiere facoltà, e ragioni, con questa conditione però che per tali vsi di ragione non siano di souerchio grauate le rendite de'beni Ecclesiastici,
 
 
  [Art. V,47 IPO ← § 47 IPM] le rendite, Decime Canoni, & pensioni deuute a quelli dell'Augustana per le fondationi ancora che distrutte, & cadute nelli territorij d'altri, si paghino a quelli che erano in possesso, o quasi di essigerle il primo di genaro 1624. & quelle pensioni ancora si doueranno pagare de i beni Ecclesiastici al Patrone del Monasterio, o luogo destrutto dall'anno, & primo giorno 1624. o che in auuenire caderanno, ancora che siano ne'territorij alieni;
Quelle fondationi che in detto giorno erano in possesso o quasi di Decimare sopra i beni Nouali ne territorij altrui, restino tali ancora, ma non acquistino nuoue ragioni. Fra gli altri Stati dell'Imperio, & sudditi si osserui quella medesima facoltà o ius, che è determinata dalla ragione commune, o dalla consuetudine, & vso de'luoghi, o che per patti volontarij è stato conuenuto in materia di Decime di beni Nouali.
 
 
  [Art. V,48 IPO ← § 47 IPM] 16 Resti sospesa tutta la facoltà, & Ius delle Diocesi, come anche la giuriddittione Ecclesiastica con tutte le sue specie, o nomi che pretendono contro gli Elettori Prencipi, e stati dell'Augustana, compresa anche in ciò la Nobiltà libera dell'Imperio, & li suoi sudditi, tanto frà Catolici, & que'dell'Augustana, quanto fra li soli dell'Augustana insino a tanto che si compongano le differenze o discordie della Religione Christiana, & detta facoltà delle Diocesi, & giuriddittione Ecclesiastica si contengano dentro il termine de i loro territorij,
ma per conseguire le rendite, censi, decime, & pensioni nelli stati, & guiridditioni di quelli dell'Augustana si seruano in auuenire della medesima facoltà c'haueuano, & erano notoriamente in possesso o quasi dall'essercitio della giuridditione Ecclesiastica l'anno 1624.
[Hier fehlt eine längerer Passage].
La facoltà dell[e] Diocesi in quanto sia stata a detto tempo quietamente essercitata da i Vescoui sopra di quelli dell'Augustana sia salua, e illesa.
 
 
  [Art. V,49 IPO ← § 47 IPM] Ma nelle Città dell'Imperio nelle quali è in vso l'essercitio dell'vna, e dell'altra Religione, non haueranno li Vescoui Catolici alcuna giuridditione sopra li Cittadini dell'Augustana, ma li Catolici menteneranno le sue facoltà come le haueuano, & essercitauano detto anno 1624.  
 
  [Art. V,50 IPO ← § 47 IPM] 17 Li Magistrati dell'vna, e dell'altra Religione prohibiranno con ogni seuerità, e rigore, che non possa alcuno, o publica, o priuatamente predicare insegnare disputare, scriuere, o consultare impugnando, ponendo in dubbio, o trar conclusioni contrarie alla transattione di Possa, alla pace della Religione, & particolarmente alla presente dichiaratione, o transattione. Et sia nullo, & abolito tutto ciò che sia stato publicato, stampato, o propalato in contrario.
Ma se occorrerà qualche dubbio intorno a queste cose, o delle cagioni della pace di religione, & di questa transattione tutto si debba amicheuolmente trattare, e farne transattione, o nelle publiche diete dell'Imperio, o in altri Conuenti fra li Primati dell'vna, e dell'altra Religione.
 
 
  [Art. V,51 IPO ← § 47 IPM] 18 Nelle adunanze ordinarie delli deputati dell'Imperio siano eguali di numero gli Interuenenti principali si dell'vna come dell'altra Religione, & nella prima dieta che si farà si tratti delle persone, & stati da aggiongersi, & si aguagli anche il numero delli deputati dell'vna, e dell'altra Religione, che doueranno interuenire alle radunanze, o diete vniuersali o in vno, o due o tre Collegij dell'Imperio per qualunque occasione, & per qualunque negotio che si habbia da trattare:
Doue occorreranno negotij nell'Imperio da spedirsi per via di commissione straordinarie, se la materia sarà fra quelli dell'Augustana, si daranno le commissioni solamente alle persone dell'Augustana, & se fra Catolici, si deputtino Catolici, ma se sarà fra Catolichi, e dell'Augustana, si deputino Commissarij tanti dell'vna quanti dell'altra Religione, e si determina che li Commissarij habbiano il voto consultiuo, e referiscano, ma non decesiuo, & sententijno,
 
 
  [Art. V,52 IPO ← § 47 IPM] 19 Nelle cause non tanto della religione quanto di altri negotij, doue li stati non si possono considerare come vn corpo solo, come anco sono li Stati, che vanno in due parti diuisi cioè Catolici, e dell'Augustana, si compongano le differenze per via di amicabile compositione, e non per pluralità di voti.
E perche non si è potuto in questo congresso decidere la materia della pluralità de'voti, sia ella rimessa alla prima Dieta.
 
 
  [Art. V,53 IPO ← § 47 IPM] 20 Così ancora essendo nate molte cause, e mutationi nel tempo di questa guerra intorno al transferire il Giudicio della Camera Imperiale in vn altro luogo più commodo a tutti li stati dell'Imperio, e al presentare i Giudici, Presidenti, assessori, e altri ministri della Giustitia pari di numero dell'vna, e dell'altra Religione, e parimente essendo state portate da discutersi alcune cose appartenenti al giudicio medesimo Camerale, che per la grauità del negotio non si sono potute alla piana determinare, è stato deliberato che nel Conuento de'deputati dell'Imperio che si vnirà in Francoforte tutte le deliberationi intorno alla reforma della giustitia, che si sono trattate, si ponghino ad effetto, & se vi sarà cosa da desiderarsi colà si debba supplire, & emendare.
Et perche tale negotio non deue restare affatto in dubbio, si determina che, oltre al giudice, & quattro Presidenti che douerà constituire la Maestà Cesarea sola, due de quali doueranno esser Catolici, & due dell'Augustana, che gli assessori camerali si accrescano al numero di cinquanta in tutto in modo che li Cato[l]ici, compresiui li due assessori che sono riseruati alla presentatione di Cesare, siano Ventisei, & quelli dell'Augustana ne potranno, & saranno obbligati di presentarne Ventiquattro, & che sia lecito da prenderne, & elleggere da tutti li circoli di Religione mista due Catolici, & due dell'Augustana. Il restante poi della materia spettante al giudicio della Camera si trattarà nella prima Dieta come si è detto,
 
 
  [Art. V,54 IPO ← § 47 IPM] & perciò si auuertiscono li Circoli che maturamente deliberino circa li nuoui assessori che si hanno da presentare in luogo de i morti secondo la nota infrascritta. Li Catolici anche essi a suo tempo concordaranno intorno all'ordine di presentare, & la Maestà di Cesare comandarà che non solo nel guiditio della Camera si discutino, & siano giudicate le cause Ecclesiastiche come anco le politiche le quali saranno fra li stati Catolici, e quelli dell'Augustana, o fra di loro soli, si che quando la lite sia fra Catolici, e Catolici il terzo interueniente sia dell'Augustana, e così quando si litigarà fra quelli dell'Augustana soli, il terzo assessore sia Catolico, aggiungendoui dell'vna, & dell'altra religione gli assessori di numero vguale; Et questo stile ancora si osseruarà nel Consiglio Aulico, & a questo fine S. M. eleggerà huomini dotti, & esperti delle cose dell'Imperio li quali siano dell'Augustana, & li scieglierà da quelli Circoli dell'Imperio, nelli quali ò si professa l'Augustana solo, o l'vna col altra ancora che però siano di numero pari tanto dell'vna come dell'altra credenza, accioche si possa ne[i] casi occorrenti hauere numero vguale di quelli, & di questi. Et lo stesso si determina che debba osseruarsi intorno alla parità de gli assessori quando che sarà conuenuto in giudicio dallo Stato mediato Catolico l'immediato dell'Augustana; ò l'immediato Catolico dal mediato Augustano.  
 
  [Art. V,55 IPO ← § 47 IPM] Et quanto poi al processo giudiciario, o Forma di giudicio si douerà osseruare assolutamente nel consiglio Aulico tutto quello che si osserua nella Camera & all'hora accioche le parti litiganti godano del remedio sospensiuo. Sarà lecito alla parte grauata nella sentenza data dal Consiglio Aulico (in luogo della reuisione, che si soleua vsare in Camera) supplicare alla Maestà Cesarea; ouero che gli atti giudiciali siano riueduti di nuouo da altri consiglieri vguali a quelli che trattarono il negocio, da cui si è appellato, non sospetti alle parti, ma pari in numero, dell'vna e l'altra Religione, & che non siano interuenuti al formare, o proferire la sentenza, ò che non siano stati li referendarij, o loro co[re]ferendarij. Sarà in arbitrio ancora della M. S. nelle cause più graui, e per le quali si possa dubitar di tumulti nell'Imperio il ricercare il parere di alcuni Elettori e Prencipi dell'vna, e dell'altra Religione.  
 
  [Art. V,56 IPO ← § 47 IPM] L'Elettore di Magonza, qualunque volta farà di mestiere, visiterà il consiglio aulico, secondo la forma di quello che si determinerà nella prima dieta con il commune consenso delli Stati.
Quelli dubbij poi che possono nascere intorno alli Interpretatione delle constitutioni, e ritratationi publiche dell'Imperio, o che possano essere intorno al giudicar le cause Ecclesiastiche, e politiche fra le parti di sopra espresse, e che nascono pareri diuersi in guisa che le Catolici tengano vna oppinione, e quelli dell'Augustana l'altra doppo esser state discusse le materie in pieno Senato e li voti siano vguali, si haueranno da determinare nella dieta vniuersale dell'Imperio. Ma se due ò più Catolici conueniranno di parere con vno ò più assessori dell'Augustana in vna stessa oppinione, e per l'altra parte saranno pari di oppenione Catolici, e Augustani, si che l'vna sentenza habbia pari voti di assessori, quanto l'altra ancorche siano li votanti di quella, e questa parte di diuerso parere all'hora on si rimetterà la causa alla dieta, ma si starà alli ordine della Camera. Le quali cose tutte si intendano valere se comincino nelle cause dalli stati compresaui la nobiltà immediata dell'Imperio, ò siano essi attori, ò rei, o interuenienti: Ma se la causa sarà frà Stati, e persone mediate, & o sia l'attore, o'l reo; o l'interueniente dell'Augustana, e che siano pari in tutto de gli auttori così dell'vna come dell'altra Religione, allhora si aggiungono alli primi alcuni altri, ma pari di numero, e se anche all'hora i voti saranno diuisi, e pari tanto dell'vna come dell'altra openione, non si rimetta il negotio alla dieta, ma si osseruino li ordini della camera nel giudicare.
Gli altri priuilegij & ragioni di non appellare, di prima instanza, & delle Austrighe rimanghino illese alli stati tanto nel Consiglio aulico quanto nella Camera, & non si possano mutare ò per via di mandati ò di comissioni, o di auocar a se, o per qual altro si voglia modo,
finalmente essendo stato proposto di abolire e leuar via li giudicij Prouinciali della Sueuia in Rotuill & altri, il che si è stimato negotio di gran consideratione, anche questa materia si rimette alla dieta prima da deliberarsi.
 
 
  [Art. V,57 IPO ← § 47 IPM] De gli Assessori della Confessione Augustana se ne presentino.

Dall'Elettore di Sassonia. Di Brandeburgo. Et Palatino. sei per ciascheduno [!],  
Dal Circolo della Sassonia superiore quattro
Et della Sassonia inferiore quattro
[1] alternatamente frà questi  
Dalli stati del Circolo della Franco[n]ia.  
Da quello della Augustana due
Da quello della Sueuia due
Del Rheno superiore due
Della Vestfalia due
[1] alternatamente da questi quattro Circoli.  
 
 
  [Art. V,58 IPO ← § 47 IPM] Et se bene in questa nota non si e fatta mentione delli stati dell'Imperio che sono compresi nel Circolo della Bauiera, & sono della professione Augustana, non si intende però che sia loro fatto pregiudicio alcuno, ma siano salue le ragioni loro, priuilegij, & libertà.  

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