Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)
 
  Kollationsvorlage:
Instrvmento Della Pace, Prima chiara e distintamente letto Dai Plenipotentiarii Dell'Vna e dell'altra parte Imperiali e Regij Suezesi in Osnabrug, li 27. di Luglio MDCXLVIII. In Presenza Degli Stati Del S. Romano Imperio, Radunati appresso i Signori Ambasciatori Suezesi: Di Poi Col Darsi Scambievolmente le mani solennemente Confermato, e publicato li 25. d'Ottobre. Tradotto in volgare dall'Originale Latino. In Venetia, MDCXLVIII. Appresso Gio: Giacomo Herz. Con Licenza de' Superiori, e Priuileggio (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648-1650 Nr. 3]), 32-34.
 
 
 

italienisch 1648

 
 

Artikel VII IPO

 
   
  [Art. VII,1 IPO ← § 47 IPM] E stato anche determinato concordemente da S. M. Cesarea con il consenso de gli ordini del Imperio, che tutte le ragioni, e beneficij competenti si per vigore dell'altre constitutioni dell'Imperio, si per la pace della Religione, come per questa Transattione intorno alle cose appartenenti alli Grauami, alli Stati, e sudditi de i Catolici, & di quei dell'Augustana, lo stesso ancora si intenda valere a quelli, che tra gli Augustani si chiamano Reformati, Salui però sempre i patti, priuilegij, reuersali, & altre dipositioni delli Stati, che si chiamano Protestanti conuenuto fra di loro, & suoi sudditi, per li quali patti, e conditioni è stato prouisto insino adhora alli stati, e sudditi di ciaschedun luogo in materia della religione, & suo essercitio, & salua sempre la libertà della conscienza di ciascheduno.
Et perche non sono state per anche accordate le differenze di Religione, che sono fra di essi Protestanti, ma sono state riseruate a miglior commodo di accomodamento in maniera che essi Protestanti fanno, ò sono diuisi in due parti, & perciò fra di loro è stato determinato circa la facoltà della riforma in questo modo, che se alcun Prencipe o Padrone di Teritorio, ò Protetore di alcuna Chiesa passarà da quà auanti al rito dell'altra & acquistarà o ricuperarà o per successione, o in vigore del presente trattato di pace, ò per qual si voglia altro modo alcun Principato, o giurisdittione, in cui al presente si essercitino publicamente i riti dell'altra parte possa ben egli nella sua corte & luogo di sua residenza tenere Predicanti della sua credenza, ma senza grauarne o far pregiudicio alli sudditi, & non possa mutare il Publico essercitio della Religione ne meno le leggi & constitutioni Ecclesiastiche ne leuare le Chiese, Scuole, Hospitali, o rendite, pensioni, & stipendij a quelle che l'hanno per applicarli alli professori di sua credenza, ne escludere li ministri dell'altra credenza che sono suditi sotto pretesto di facoltà, o Gius territoriale, Episcopale, Patronato, ò qualsiuoglia altro, & non possa fare alcun pregiudicio ò dar Impedimento veruno diretta, ò indirettamente a quelli che sono dell'altra Confessione, & non sua. Et accioche questa constitutione sia più stabile, & ferma, sarà lecito in tal caso di mutatione, alle communità di presentare, & a quelle che non hanno la facoltà di presentare, si concede alla publ[i]ca adunanza, & consistorio di nominare ministri atti, & idonei per le scuole, & Chiese, se però sono della stessa Religione, che sono le communità nominanti, ò presentati & se non sono, le communità eleggeranno loro quelli che deuono essere essaminati, & presentati, li quali doueranno essere senza eccettione confermati dal Prencipe, ò Padrone:
 
   
  [Art. VII,2 IPO ← § 47 IPM] Ma se alcuna Communità vorrà mutare anch’essa Religione & abbracciare quella del suo Signore che l’habbia mutata, il potrà fare a sue spese, ma senza pregiudicio de gli altri, e quello, che gli concederà il Prencipe in questo caso non potra[n]no i successori poi mutarlo, ma non potranno già mutarsi li Consistoriali, i Visitatori delle cose Sacre, li professori delle Scuole, & accademie che leggono Teologia, & filosofia se non saranno della medesima Religione che hora si professa in cia[s]chedun luogo publicamente.
Et come tutte le cose, delle quali si è dis[p]osto di sopra, si deuono intendere circa alle mutationi da farsi, così non vogliamo che nasca pregiudicio alcuno alle ragioni & facoltà, c’hanno li Prencipi di Anhalt, e somiglianti.
Niuna Religione però si riceua, ò sia tollerata nell’Imperio fuor che le sopranominate.
 


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1684 |  französisch 1754 |  schwedisch 1649 |  spanisch 1750