Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)
 
  Kollationsvorlage:
Instrvmento Della Pace, Prima chiara e distintamente letto Dai Plenipotentiarii Dell'Vna e dell'altra parte Imperiali e Regij Suezesi in Osnabrug, li 27. di Luglio MDCXLVIII. In Presenza Degli Stati Del S. Romano Imperio, Radunati appresso i Signori Ambasciatori Suezesi: Di Poi Col Darsi Scambievolmente le mani solennemente Confermato, e publicato li 25. d'Ottobre. Tradotto in volgare dall'Originale Latino. In Venetia, MDCXLVIII. Appresso Gio: Giacomo Herz. Con Licenza de' Superiori, e Priuileggio (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648-1650 Nr. 3]), 34-35.
 
 
 

italienisch 1648

 
 

Artikel VIII IPO

 
   
  [Art. VIII,1 IPO = § 62 IPM] Et per prouedere che in auuenire non sorgano differenze nello stato Politico si determina che tutti, & ciascheduno de’Prencipi, Elettori, & Stati dell’Imperio Romano resti stabilito, & confirmato nelle antiche sue ragioni prerogatiue, libertà, priuilegij, libero essercitio della facoltà, e ragioni del territorio cosi Ecclesiastico come Secolare, giuridditioni, Regali quali tutti per vigore della presente transattione possieda in maniera che non possa già più mai esserne molestato, o turbato, di fatto, d[a] chì che sia sotto qualsiuoglia pretesto.  
 
  [Art. VIII,2 IPO = § 63 IPM] Habbiano pur anche senza contradittione il voto loro in tutti li negotij dell’Imperio, & in particolare doue si trattarà di far nuoue leggi ò interpretarle muouer guerra, imponer tributi, far leuate, e dar quartieri à soldati, fabricar fortezze nuoue nelle giuridditione de i Stati à nome publico, ò nelle fatte imponer nuoui presidij, & in auuenire doue si tratterà di pace, ò di lega, ò simili negotij da farsi non si potrà far alcuna di queste cose senza il commune consenso, & voti liberi di tutti li stati dell’Imperio.
Sia però lecito, perpetuamente a tutti li Stati di fare confederationi, e leghe fra di loro nell'Imperio, & anche fuori per conseruatione, propria, & sicurezza, ma tale però che somiglianti leghe non siano in pregiudicio dell'Imperadore, & dell'Imperio, & sua publica pace, & in particolare di questa transattione, & che si faciano saluo il giuramento in tutto, & per tutto com'è ciascheduno obbligato all'Imperadore, & all'Imperio,
 
 
  [Art. VIII,3 IPO = § 64 IPM] La Dieta si dourà fare dentro lo spatio di sei mesi dal giorno che sarà ratificata la pace, & di poi si farà qualunque volta il ricercarà il publico bisogno, & vtile. Nella prima Dieta si correggano gli errori commessi nell’antecedenti, & si tratti, & determini dell’Elettione delli Rè de’Romani, & del formare vna certa, & stabile capitolatione con l’Imperatore; del modo, & ordine da tenersi (oltre quello che nell’altre constitutioni Imperiali è determinato) nel dare il Bando Imperiale all’vno, o all’altro Stato; redintegrare li Circoli, renouare la matricola ridurre li Stati essenti, Moderare, e riformare le tasse dell’Imperio: reformare il gouerno politico; & della giustitia, le tasse, & le sportole per li giudicij della Camera; di elegere i deputati ordinarij secondo il modo, & bisogno della Republica; del vfficio delli direttori dell’Imperio, de i Collegij, & finalmente si tratti, & determini di tutti li negotij somiglianti che per hora qui non si sono potuti determinare  
 
  [Art. VIII,4 IPO = § 65 IPM] nelle Diete Vniuersali però come nelle particolari habbiano il voto decisiuo le Città libere dell’Imperio, nello stesso modo che l’hanno gli altri Stati dell’Imperio, & restino loro intatti, & confermati li Regali, i datij, le rendite annue, le libertà, li priuilegij di confiscare, & di Imponer taglie, & altre dipendenze, come l’altre facoltà, & ragioni concesse loro legitimamente dall’Imperadore, & Imperio, ò come le possedeuano anticamente per lungo vso auanti le presenti commotioni, & le essercitino con piena giuridditione cosi dentro le Città come nelli territorij, & restino casse, nulle, & inualide tutte le cose fatte incontrario ò per represaglie, ò per decreti, ò per strade chiuse, ò per altri atti pregiudiciali, & che sono state attentate durante la guerra di propria auttorità, ò che in auuenire si potessero fare, ò tentare senza l’ordine legittimo della ragione, & della essecutione. Si osseruino per l’auuenire fedelmente tutte le consuetudini lodeuoli, le constitutioni, & leggi fondamentali del Sacro Romano Imperio, tolte di mezzo tutte le confusioni, che sono state introdotte nei tempi delle guerre.  
 
  [Art. VIII,5 IPO = § 66 IPM] Circa il ritrouare qualche modo ò forma conueniente all’equità di poter solleuare gli aggrauati dalle souerchie vsure, & gli oppressi da debiti fatti nelle calamità delle guerre, & caduti in miserie per le medesime, & prouedere alli disordini, ch’anche maggiori possono auuenire, & possono apportar pure danno alla publica quiete. La Maestà dell’Imperadore a[dd]imandarà in questi particolari il consiglio, & parere di tutti li consiglieri tanto del Consiglio Aulico, quanto della Camera Imperiale per proponerne i modi poi nella prossima Dieta, & farne vna determinata constitutione. Intanto Vadano circonspetti li Giudici tanto supremi dell’Imperio quanto particolari delli Stati, & essaminino le circostanze che si allegaranno dalle parti, & non aggrauino alcuno con essecutioni smoderate, ma queste cose non facciano pregiudicio alla constitutione di Holsatia, la quale resti salua, & illesa.  

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