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Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)
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Kollationsvorlage:
Instrvmento Della Pace, Prima chiara e distintamente letto Dai Plenipotentiarii Dell'Vna e dell'altra
parte Imperiali e Regij Suezesi in Osnabrug, li 27. di Luglio MDCXLVIII. In Presenza Degli Stati Del S.
Romano Imperio, Radunati appresso i Signori Ambasciatori Suezesi: Di Poi Col Darsi Scambievolmente le
mani solennemente Confermato, e publicato li 25. d'Ottobre. Tradotto in volgare dall'Originale Latino. In
Venetia, MDCXLVIII. Appresso Gio: Giacomo Herz. Con Licenza de' Superiori, e Priuileggio (KB
Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648-1650 Nr. 3]),
44-47.
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| italienisch 1648 | |
| Artikel XIII IPO | |
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[Art. XIII,1 IPO # IPM]
Perche la casa Ducale di Bransuich, & Luneburgo hanno ceduto à fine di meglio, &
più facilmente far questa pace, alle Coadiutorie dellArciuescouato di Magdeburgo,
& Brema, & delli Vescouati di Alberstat, & Ratzemburgo ottenuti con la conditione
frà le altre cose, che frà di loro & li Catolici fosse la successione alternatiua nel
Vescouato di Osnapruch, per tanto la Maestà Cesarea conoscendo, che non
conueniene allo stato dellImperio il differire più lungamente la pace per questa
causa, assentisce, è si contenta che la detta alternatiua nel Vescouato di Osnapruch
habbia luogo in auuenire tra li Vescoui Catolici, & dellAugustana da esser
dimandati della famiglia delli Duchi di Bransuich, & Luneburgo, sin che duri detta
linea, nelli modi, & conditioni seguenti.
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[Art. XIII,2 IPO # IPM]
Primo perche il Signor Gustauo di Gustauo Conte di Vuasanburgo, è Senatore di
Suetia rinuntia à tutte le sue ragioni ottenute con occasione di questa guerra sopra il
Vescouato di Osnapruch, & libera li sudditi, & Stati dal giuramento di fedeltà
prestateli, perciò il Vescouo Guglielmo, & li suoi successori, il Capitolo, & Stato, è
sudditi di detto Vescouato in Virtù delle presenti sono obbligati di pagare a detto
Conte ò suo mandatario in Hamburgo per lo spatio di 4. anni da incominciarsi il
giorno che si publicarà questa pace, ottanta, mila Tallari Imperiali cioè 20. mila ogni
anno, con la forma del mandato essecutiuo per vigore della presente legge comune
di pace.
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[Art. XIII,3 IPO # IPM]
Secondo. Sia restituito il detto Vescouato tutto, & intiero con tutte le sue pertinenze
Secolari, & Ecclesiastiche al Moderno Vescouo Francesco Guglielmo che lo goderà
pienamente secondo le leggi della vniforme, & perpetua Capitolatione che sarà fatta
di consenso commune di esso Vescouo Francesco Guglielmo, la Casa di Bransuich
Luneburgo, e li Capitolari del Vescouato di Osnapruch.
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[Art. XIII,4 IPO # IPM]
Terzo. Lo Stato Ecclesiastico & del Clero dellvna e laltra Religione resti tanto nella
Città di Osnabruch quanto nelle altre giuriditioni, terre, Ville, e Castelli appartenenti
a detto Vescouato, & si riduca allo stato in che si trouaua il primo di Genaro 1624. in
maniera però che sia fatta prima vna certa particolare dispositione circa le cose
mutate del 1624. in qua intorno alli Predicanti e culto diuino, la quale si douerà
inserire nella medesima Capitolatione, & habbia cura il Vescouo di conseruare alli
Stati, e sudditi suoi con le lettere promissorie, o Reuersali, che chiamano, riceuuto
che haurà da loro il giuramento di homaggio) le ragioni, e priuilegij che sono in
osseruanza, e prouederà a quelle cose che conoscerà necessarie alla sicurezza, e al
gouerno del Vescouato, e dei Stati, e sudditi.
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[Art. XIII,5 IPO # IPM]
Quarto. Morto che sarà il detto Vescouo li succederà nel Vescouato di Osnapruch il
detto Ernesto Augusto di Bransuich Luneburgo, e però egli in vigore di questa pace
publica ne è destinato successore, & sia vbligato il Capitolo Cathedrale di
Osnapruch come gli altri sudditi & Stati doppo la morte, o rassignatione che facesse
detto Vescouo riceuer detto Duca Ernesto Augusto per Vescouo, e detti stati, e
Sudditi dentro di tre mesi da computarsi dal giorno della conclusione di questa pace
giurarli Homaggio, & Vassalaggio come è solito, e secondo le conditioni che si
poneranno nella capitolatione da farsi con il capitolo, che sarà perpetua;
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[Art. XIII,6 IPO # IPM]
& se detto Duca Ernesto non fosse viuo al tempo della morte del presente Vescouo,
sia vbligato il Capitolo di domandar Vescouo alcunaltro della casa del Duca Giorgio
di Bransuich Luneburgo con le conditioni che saranno state fatte nella Capitolatione
di commune consenso, & che dourà perpetuamente osseruarsi, Morto poi detto
Vescouo, ò che resignasse il Vescouato, sarà vbligato detto Capitolo ò per elettione, ò
per dimanda fare vn Vescouo Catolico, & se in questa parte fosse discordia fra li
Canonici, ò fossero negligenti, si osseruarà la dispositione della legge Canonica, &
della consuetudine di Germania, salua però sempre la detta Capitolatione perpetua,
come questa transattione, & cosi poi habbia luogo lalternatiua successione tra li
Vescoui Catolici del corpo del Capitolo eletti, o altronde ricercati, & quelli
dellAugustana, ma non altri che della famiglia discendenti dal predetto Duca
Giorgio, della quale se vi saranno più Prencipi, si douerà Eleggere, ò dimandare vno
delli Secondogeniti, & non vi essendo di tali si elegga vno delli Reggenti, & finita la
posterità di questi, si passi alla linea del Duca Augusto con lalternatiua perpetua,
come si è detto tra detta Casa, & li Catolici.
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[Art. XIII,7 IPO # IPM]
Quinto. Siano vbligati non solo il prenominato Duca Ernesto Augusto, ma tutto &
ciascheduno di quella famiglia di Bransuich Luneburgo che sono dellAugustana, &
che deuono succedere alternatamente in detto Vescouato, conseruare & difendere lo
stato della Religione, il corpo Ecclesiastico, e tutto il Clero tanto nella Città, quanto
che in tutte le altre giuridditioni, Ville, terre, Castelli e luoghi appartenenti al
Vescouato, come di sopra si è detto al terzo articolo, & come sarà disposto nella
perpetua Capitolatione.
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[Art. XIII,8 IPO # IPM]
Sesto. Et perche nel tempo che durarà il gouerno del Vescouo dellAugustana non
possa nascere confusione ò difficoltà circa le censure Ecclesiastiche deCatolici, &
lvso e administratione delli Sacramenti secondo il ritto della Chiesa Romana, &
dellaltre cose di quellordine, qualunque volta venerà il caso della Regenza di quelli
dellAugustana si intenda leuata la dipositione di tutte queste cose allArciuescouo
di Colonia, a cui è riseruata come aMetropolitano, contro quelli che Sono
dellAugustana, ma le altre ragioni, e facoltà di superiorità, e gouerno anzi nelle
cause ciuili come nelle Criminali restino i[nt]ate al Vescouo dellAugustana secondo
le leggi della capitolatione. Et qualunque uolta sarà Vescouo vn Catolico, non
hauerà egli punto di autorità nelle materie Sacre s[o]pra quelli dellAugustana.
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[Art. XIII,9 IPO # IPM]
Settimo. Il Monasterio, ò Prelatura di Vualckenried, di cui hoggi è amministratore il
Duca Christiano Lodouico di Brunsuich, & Luneburgo insieme con la Terra di
Schavven sia data in perpetuo feudo dalla Maestà Cesarea alli Duchi di Bransuich &
Luneburg con tutte le sue pertinenze, & ragioni con la medesima alternatiua che si è
detta di sopra & ordine di succedere. Annullate & affatto tolte via le pretensioni
ragione di Aduoca[t]ia, & altre del Vescouato di Alberstat, & del Contado di
Hohenstein.
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[Art. XIII,10 IPO # IPM]
Ottauo. Si restituisca alli Duchi di Brunsuich Luneburgo il Monasterio di Groninga
che per auanti era stato vnito al Vescouato di Halberstat, riseruate anco à detti Duchi
le ragioni che hanno sopra il Castello di Vuesterburgo, & così ancora siano illese
linfeudatione fatta dalli Duchi al Conte di Tettembach, & le conuentioni fatte per
detta causa, e parimente le ragioni di credito, e pegno che hà sopra Vuesterburgo
Federico Schenk da Vuinterstet Vicario del Duca Christiano Lodouico.
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[Art. XIII,11 IPO # IPM]
Nono. Per quanto tocca allInteresse del debito contratto del Duca Federico Vlrico di
Brunsuich Luneburgo con il Rè di Danimarca, & da questi ceduto alla Sacra Maestà
Cesarea nella pace di Lubecca, che poi S. Maestà ne fece dono al General Tijlli;
essendo che li moderni Duchi di Brunsuich Luneburghi apportano molte ragioni di
non essere obligati à pagar detto debito, & di questo se ne è trattato ad Instanza de
gli ambasciadori, & plenipotentiarij di Suetia; per amore & fine di questa pace, si
estingua e cassi tutto questo debito, di detti Duchi, & loro successori.
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[Art. XIII,12 IPO # IPM]
Decimo. Hauendo insino ad hora li Duchi di Brunsuich Luneburgo della linea di Cill
pagato al Capitolo di Ratzemburgo gli interessi di Venti milla fiorini & essendo già
cessata lalternatiua, deuono anche cessare gli interessi, & però si cancelli questo
debito, & qualunque altra obligatione.
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[Art. XIII,13 IPO # IPM]
Vndecimo. Anche alli dui figli minori del Duca Augusto lvno chiamato Antonio
Vlrico, & laltro Ferdinando Alberto si conferiranno le due prime prebende, che
Vacaranno nel Vescouato di Argentina con questa conditione però che detto Duca
Augusto renontij le sue pretensioni, che hà, ò può hauere nellvno, ò nellaltro
Canonicato.
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[Art. XIII,14 IPO # IPM]
Duodecimo. Et dallaltra parte li medesimi Duchi pienamente rinontiano alle
coadiutorie, e Postulati channo nelli Arciuescouati di Magdeburgo & Brema, e
Vescouati di Alberstat, e Ratzemburgo, si che habbiano luogo le determinationi fatte
in questo Instromento di pace intorno alli detti Arciuescouati, e Vescouati, restando
li Capitoli nello stato che di sopra si è detto.
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