Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)
 
  Kollationsvorlage:
Instrvmento Della Pace, Prima chiara e distintamente letto Dai Plenipotentiarii Dell'Vna e dell'altra parte Imperiali e Regij Suezesi in Osnabrug, li 27. di Luglio MDCXLVIII. In Presenza Degli Stati Del S. Romano Imperio, Radunati appresso i Signori Ambasciatori Suezesi: Di Poi Col Darsi Scambievolmente le mani solennemente Confermato, e publicato li 25. d'Ottobre. Tradotto in volgare dall'Originale Latino. In Venetia, MDCXLVIII. Appresso Gio: Giacomo Herz. Con Licenza de' Superiori, e Priuileggio (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648-1650 Nr. 3]), 44-47.
 
 
 

italienisch 1648

 
 

Artikel XIII IPO

 
   
  [Art. XIII,1 IPO # IPM] Perche la casa Ducale di Bransuich, & Luneburgo hanno ceduto à fine di meglio, & più facilmente far questa pace, alle Coadiutorie dell’Arciuescouato di Magdeburgo, & Brema, & delli Vescouati di Alberstat, & Ratzemburgo ottenuti con la conditione frà le altre cose, che frà di loro & li Catolici fosse la successione alternatiua nel Vescouato di Osnapruch, per tanto la Maestà Cesarea conoscendo, che non conueniene allo stato dell’Imperio il differire più lungamente la pace per questa causa, assentisce, è si contenta che la detta alternatiua nel Vescouato di Osnapruch habbia luogo in auuenire tra li Vescoui Catolici, & dell’Augustana da esser dimandati della famiglia delli Duchi di Bransuich, & Luneburgo, sin che duri detta linea, nelli modi, & conditioni seguenti.  
 
  [Art. XIII,2 IPO # IPM] Primo perche il Signor Gustauo di Gustauo Conte di Vuasanburgo, è Senatore di Suetia rinuntia à tutte le sue ragioni ottenute con occasione di questa guerra sopra il Vescouato di Osnapruch, & libera li sudditi, & Stati dal giuramento di fedeltà prestateli, perciò il Vescouo Guglielmo, & li suoi successori, il Capitolo, & Stato, è sudditi di detto Vescouato in Virtù delle presenti sono obbligati di pagare a detto Conte ò suo mandatario in Hamburgo per lo spatio di 4. anni da incominciarsi il giorno che si publicarà questa pace, ottanta, mila Tallari Imperiali cioè 20. mila ogni anno, con la forma del mandato essecutiuo per vigore della presente legge comune di pace.  
 
  [Art. XIII,3 IPO # IPM] Secondo. Sia restituito il detto Vescouato tutto, & intiero con tutte le sue pertinenze Secolari, & Ecclesiastiche al Moderno Vescouo Francesco Guglielmo che lo goderà pienamente secondo le leggi della vniforme, & perpetua Capitolatione che sarà fatta di consenso commune di esso Vescouo Francesco Guglielmo, la Casa di Bransuich Luneburgo, e li Capitolari del Vescouato di Osnapruch.  
 
  [Art. XIII,4 IPO # IPM] Terzo. Lo Stato Ecclesiastico & del Clero dell’vna e l’altra Religione resti tanto nella Città di Osnabruch quanto nelle altre giuriditioni, terre, Ville, e Castelli appartenenti a detto Vescouato, & si riduca allo stato in che si trouaua il primo di Genaro 1624. in maniera però che sia fatta prima vna certa particolare dispositione circa le cose mutate del 1624. in qua intorno alli Predicanti e culto diuino, la quale si douerà inserire nella medesima Capitolatione, & habbia cura il Vescouo di conseruare alli Stati, e sudditi suoi con le lettere promissorie, o Reuersali, che chiamano, riceuuto che haurà da loro il giuramento di homaggio) le ragioni, e priuilegij che sono in osseruanza, e prouederà a quelle cose che conoscerà necessarie alla sicurezza, e al gouerno del Vescouato, e dei Stati, e sudditi.  
 
  [Art. XIII,5 IPO # IPM] Quarto. Morto che sarà il detto Vescouo li succederà nel Vescouato di Osnapruch il detto Ernesto Augusto di Bransuich Luneburgo, e però egli in vigore di questa pace publica ne è destinato successore, & sia vbligato il Capitolo Cathedrale di Osnapruch come gli altri sudditi & Stati doppo la morte, o rassignatione che facesse detto Vescouo riceuer detto Duca Ernesto Augusto per Vescouo, e detti stati, e Sudditi dentro di tre mesi da computarsi dal giorno della conclusione di questa pace giurarli Homaggio, & Vassalaggio come è solito, e secondo le conditioni che si poneranno nella capitolatione da farsi con il capitolo, che sarà perpetua;  
 
  [Art. XIII,6 IPO # IPM] & se detto Duca Ernesto non fosse viuo al tempo della morte del presente Vescouo, sia vbligato il Capitolo di domandar Vescouo alcun’altro della casa del Duca Giorgio di Bransuich Luneburgo con le conditioni che saranno state fatte nella Capitolatione di commune consenso, & che dourà perpetuamente osseruarsi, Morto poi detto Vescouo, ò che resignasse il Vescouato, sarà vbligato detto Capitolo ò per elettione, ò per dimanda fare vn Vescouo Catolico, & se in questa parte fosse discordia fra li Canonici, ò fossero negligenti, si osseruarà la dispositione della legge Canonica, & della consuetudine di Germania, salua però sempre la detta Capitolatione perpetua, come questa transattione, & cosi poi habbia luogo l’alternatiua successione tra li Vescoui Catolici del corpo del Capitolo eletti, o altronde ricercati, & quelli dell’Augustana, ma non altri che della famiglia discendenti dal predetto Duca Giorgio, della quale se vi saranno più Prencipi, si douerà Eleggere, ò dimandare vno delli Secondogeniti, & non vi essendo di tali si elegga vno delli Reggenti, & finita la posterità di questi, si passi alla linea del Duca Augusto con l’alternatiua perpetua, come si è detto tra detta Casa, & li Catolici.  
 
  [Art. XIII,7 IPO # IPM] Quinto. Siano vbligati non solo il prenominato Duca Ernesto Augusto, ma tutto & ciascheduno di quella famiglia di Bransuich Luneburgo che sono dell’Augustana, & che deuono succedere alternatamente in detto Vescouato, conseruare & difendere lo stato della Religione, il corpo Ecclesiastico, e tutto il Clero tanto nella Città, quanto che in tutte le altre giuridditioni, Ville, terre, Castelli e luoghi appartenenti al Vescouato, come di sopra si è detto al terzo articolo, & come sarà disposto nella perpetua Capitolatione.  
 
  [Art. XIII,8 IPO # IPM] Sesto. Et perche nel tempo che durarà il gouerno del Vescouo dell’Augustana non possa nascere confusione ò difficoltà circa le censure Ecclesiastiche de’Catolici, & l’vso e administratione delli Sacramenti secondo il ritto della Chiesa Romana, & dell’altre cose di quell’ordine, qualunque volta venerà il caso della Regenza di quelli dell’Augustana si intenda leuata la dipositione di tutte queste cose all’Arciuescouo di Colonia, a cui è riseruata come a’Metropolitano, contro quelli che Sono dell’Augustana, ma le altre ragioni, e facoltà di superiorità, e gouerno anzi nelle cause ciuili come nelle Criminali restino i[nt]ate al Vescouo dell’Augustana secondo le leggi della capitolatione. Et qualunque uolta sarà Vescouo vn Catolico, non hauerà egli punto di autorità nelle materie Sacre s[o]pra quelli dell’Augustana.  
 
  [Art. XIII,9 IPO # IPM] Settimo. Il Monasterio, ò Prelatura di Vualckenried, di cui hoggi è amministratore il Duca Christiano Lodouico di Brunsuich, & Luneburgo insieme con la Terra di Schavven sia data in perpetuo feudo dalla Maestà Cesarea alli Duchi di Bransuich & Luneburg con tutte le sue pertinenze, & ragioni con la medesima alternatiua che si è detta di sopra & ordine di succedere. Annullate & affatto tolte via le pretensioni ragione di Aduoca[t]ia, & altre del Vescouato di Alberstat, & del Contado di Hohenstein.  
 
  [Art. XIII,10 IPO # IPM] Ottauo. Si restituisca alli Duchi di Brunsuich Luneburgo il Monasterio di Groninga che per auanti era stato vnito al Vescouato di Halberstat, riseruate anco à detti Duchi le ragioni che hanno sopra il Castello di Vuesterburgo, & così ancora siano illese l’infeudatione fatta dalli Duchi al Conte di Tettembach, & le conuentioni fatte per detta causa, e parimente le ragioni di credito, e pegno che hà sopra Vuesterburgo Federico Schenk da Vuinterstet Vicario del Duca Christiano Lodouico.  
 
  [Art. XIII,11 IPO # IPM] Nono. Per quanto tocca all’Interesse del debito contratto del Duca Federico Vlrico di Brunsuich Luneburgo con il Rè di Danimarca, & da questi ceduto alla Sacra Maestà Cesarea nella pace di Lubecca, che poi S. Maestà ne fece dono al General Tijlli; essendo che li moderni Duchi di Brunsuich Luneburghi apportano molte ragioni di non essere obligati à pagar detto debito, & di questo se ne è trattato ad Instanza de gli ambasciadori, & plenipotentiarij di Suetia; per amore & fine di questa pace, si estingua e cassi tutto questo debito, di detti Duchi, & loro successori.  
 
  [Art. XIII,12 IPO # IPM] Decimo. Hauendo insino ad hora li Duchi di Brunsuich Luneburgo della linea di Cill pagato al Capitolo di Ratzemburgo gli interessi di Venti milla fiorini & essendo già cessata l’alternatiua, deuono anche cessare gli interessi, & però si cancelli questo debito, & qualunque altra obligatione.  
 
  [Art. XIII,13 IPO # IPM] Vndecimo. Anche alli dui figli minori del Duca Augusto l’vno chiamato Antonio Vlrico, & l’altro Ferdinando Alberto si conferiranno le due prime prebende, che Vacaranno nel Vescouato di Argentina con questa conditione però che detto Duca Augusto renontij le sue pretensioni, che hà, ò può hauere nell’vno, ò nell’altro Canonicato.  
 
  [Art. XIII,14 IPO # IPM] Duodecimo. Et dall’altra parte li medesimi Duchi pienamente rinontiano alle coadiutorie, e Postulati c’hanno nelli Arciuescouati di Magdeburgo & Brema, e Vescouati di Alberstat, e Ratzemburgo, si che habbiano luogo le determinationi fatte in questo Instromento di pace intorno alli detti Arciuescouati, e Vescouati, restando li Capitoli nello stato che di sopra si è detto.  

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