Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)
 
  Kollationsvorlage:
Instrvmento Della Pace, Prima chiara e distintamente letto Dai Plenipotentiarii Dell'Vna e dell'altra parte Imperiali e Regij Suezesi in Osnabrug, li 27. di Luglio MDCXLVIII. In Presenza Degli Stati Del S. Romano Imperio, Radunati appresso i Signori Ambasciatori Suezesi: Di Poi Col Darsi Scambievolmente le mani solennemente Confermato, e publicato li 25. d'Ottobre. Tradotto in volgare dall'Originale Latino. In Venetia, MDCXLVIII. Appresso Gio: Giacomo Herz. Con Licenza de' Superiori, e Priuileggio (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648-1650 Nr. 3]), 47-50.
 
 
 

italienisch 1648

 
 

Artikel XV IPO

 
   
  [Art. XV,1 IPO = § 48 IPM] Della causa di Hassia di Cassel è stato determinato come segue.
Prima di tutte le cose la casa di Hassia di Cassel, & tutti suoi Prencipi, e Principalmente la Landegrauia Aurelia Elisabetta & il suo figlio Guglielmo, suoi Heredi, ministri, Officiali Vassali, sudditi, soldati, e qualunque altro a loro appartenente niuno eccettuato, non ostante i patti in contrario fatti processi, Bandi, dichiarationi, Sentenze, essecutioni, e transattioni, li quali tutti si annullano insieme con le attioni, & pretensioni ò siano per danni, ò per ingiurie, ò di neutralità, o di fattioni militari, godano dell’Amnestia o domensticanza di sopra determinata, e siano pienamente partecipi della totale restitutione com’erano auanti i moti della Bohemia (eccettuatone però li Vassalli, e sudditi hereditarij di S. M. Cesarea, e della Casa d’Austria li quali non goderanno se non come di sopra è stato di essi disposto) e godano quanto gli altri Stati de i beneficij tutti che nascono, & prouengono da questa transattione, e dalla pace di Religione.
 
 
  [Art. XV,2 IPO = § 49 IPM] 2 Ritenerà la medesima casa, e suoi successori l’Abbatia di Hirsfeld con tutte le sue pertinenze, Secolari, & Ecclesiastiche poste, o dentro, o fuori del territorio, come la Prepositura di Ghellinghen (salue però le ragioni che da tempo Immemorabile vi possiede la Casa di Sassonia) per la quale domandarà, & ottenerà dalla Maestà Cesarea l’Inuestitura prestandoli il giuramento di fedeltà, tutte le volte che farà di bisogno, & ne venerà il caso.  
 
  [Art. XV,3 IPO = § 50 IPM] 3 Al detto moderno Landtgrauio Guglielmo, & suoi successori in perpetuo appartengano, & siano proprie le ragioni dell’vtile, & diretto Dominio delle Prefetture di Sciaumburgh, Biickemburg, Saxenhagen, che prima erano state annesse, & aggiudicate al Vescouato di Minden, ne possano turbarlo, o molestarlo in questo li possessori del detto Vescouato, o qualunque altro si voglia. Salue però la transattione fatta tra il Duca Christiano Lodouico di Bransuich Luneburgo, la Langrauia d’Hassia, & il Conte Fillippo di Lippa, & quella conuentione che è stata fatta fra la detta Landegrauia e lo stesso Conte, <<in quanto non sia di pregiudicio alla Maestà di Cesare, & al Sacro Romano Imperio>>.  
 
  [Art. XV,4 IPO = § 51 IPM] E di più stato determinato, che delle rendite de gli Arciuescouati di Magonza, & di Colonia, come delli Vescouati di Paderborno, & Monster, & dell’Abbatia di Fulda si paghino alla detta Landgrauia tutrice, & al figlio, o successore di questo in Cassel proprio, a spese, e pericolo di chi deue pagare seicento milla Tallari Imperiali del peso, & bontà espressa nelle constitutioni dell’Imperio, e questo nello spatio di noue Mesi dal giorno della confermatione della pace, per ragione della restitutione delli luoghi occupati, & nel tempo di questa guerra, & per Indennità di detta casa di Hassia; ne si possa dare eccettione alcuna contra questa promessa sotto qual si sia pretesto, ne detta somma possa essere sequestrata da chiunque si sia.  
 
  [Art. XV,5 IPO = § 52 IPM] Et accioche detta Landegrauia sia tanto più sicura di questo pagamento ritenerà Neus, Cosfeld, & Neuhaus, nelli quali luoghi tenerà presidij suoi, & a se sola obligati, con patto però, che oltre a gli Officiali, & altre persone necessarie nelli presidij non tenga più di mille, e ducento fanti, & cento caualli tra tutti li tre luoghi, remanendo a dispositione di lei il numero, o compartimento di detti soldati quanti ne vorrà tenere in ciaschedun luogo. Et a chi voglia darne il commando,  
 
  [Art. XV,6 IPO = § 53 IPM] li quali presidij saranno pagati, e sostenuto secondo gli ordini del sostenere li soldati, e Officiali, come ancora le cose necessarie, per sostenimento delle Fortezze saranno pagati, e somministrati dalli Arciuescouati, e Vescouati, nelli cui territorij è posta detta fortezza, e Cittadi, senza punto diminuirsi però la somma del pagamento predetto, li quali presidij in caso di ritardamento delle paghe potranno farsi pagare, e contribuire, ma non più del douere. Siano però salue all’Arciuescouo di Colonia le ragioni della Superiorità così Ecclesiastica, come Secolare, e delle rendite sopra detta Fortezza, e Cittadi;  
 
  [Art. XV,7-9 IPO = § 54-55 IPM] & subito che doppo la ratificatione della pace saranno pagati alla detta Langrauia trecento mila talari, dourà essa restituire Neus, ritenendosi Cosfeld, e Neuhaus, ma non possa introdurre il presidio di Neus, ne gli altri due luoghi, ne per quello leuato pretender più cosa veruna, restando solo in Cosfeld seicento fanti, e cinquanta Caualli, e in Neuhaus cento soli fanti, e se dentro del termine delli noue mesi non saranno pagati tutti li danari intieramente conuenuti alla detta Langrauia, non solo ritenerà ella Cosfeld, e Ne[uh]aus fin tanto che sia fatto l’intiero pagamento, ma ancora per la proportione, o rata non pagata gli doueranno esser pagati d’interesse cinque per cento insino a tanto che gli si paghi tutta la somma, e li thesorieri, o percettori delle rendite delle Prefetture vicine al principato di Hassia appartenenti a detti Arciuescouati, Vescouati, & Abbatia saranno per giuramento asttretti a pagare questo interesse alla Langrauia, non ostante che li Padroni glielo prohibissero.
Et se li Thesorieri, o Percetori [ri]tardaranno il pagamento, o portaranno il danaro altroue, hauerà la Langrauia authorità libera di essequire, e necessitarli in ogni modo a pagare; salue nel resto le ragioni del territorio al padrone della proprietà. Subito adunque che la Langrauia sarà stata sodisfatta di tutta la somma insieme con l’interesse, in caso di ritardato pagamento, restituirà li luoghi prenominati, & ritenuti per sua cautione, cessaranno gli interusurarij, & li Thesorieri, & percettori prenominati saranno liberi dal giuramento.
Quali poi siano le Prefetture, le cui rendite soggiaceranno al pagamento delli detti Interessi si nominaranno, e assignarano per conuentione prima della ratificatione della pace, la quale conuentione douerà hauere la stessa validità, c’ha questo stromento di pace.
 
 
  [Art. XV,10-11 IPO = § 56(1)-(2) IPM] Seguita che sarà la ratificatione della pace, restituirà la medesima Langrauia tutte le Prouincie, e Vescouati con le Città loro, Prefetture, terre, fortezze, piazze, e finalmente tutti li beni stabili, e ragioni da essa occupati, e anche, doppo che sarà stata pagata come di sopra, li luoghi assignatili per sua sicurezza. Dichiarando però che possa condurre via da tutti li predetti luoghi, c’haurà da restituire tutte le munitioni tanto de viueri, quanto da guerra, e ciò che alla guerra appartiene, che essa vi hauerà condotto, o fatto fabricare dalli suoi sudditi, & ad essa, e suoi successori appartenenti; ma quelle cose, che essa non vi ha fatte condurre, ma sono state ritrouate nelli luoghi occupati, e tuttauia vi si ritrouano, douranno restarui ancora. In oltre si distruggeranno tutte le fortificationi fatte in detti luoghi occupati, nel tempo che per essa sono stati tenuti, ma non in guisa però che le Città, terre, rocche, e Castelli restino aperti, & esposti alle prede, & occupationi.  
 
  [Art. XV,12 ± § 57 IPM] Et ancora, che la detta Langrauia non habbia fatto instanza, o voluto che da chiunque si sia, fuorche dalli Arciuescouati, e Vescouati di Magonza, Colonia, Paderborno, e Munster, e Abbatia di Fulda) in vece della restitutione ch’essa deue fare, sia redintegrata; è piacciuto però a questo Conuento per equità, e per le circostanze occorrenti (salue però le cose dette di sopra nel punto prossimo che incomincia. E di più stato determinato che delle rendite, &c.) che anche gli altri Stati di qualunque sorte tanto dall’vna quanto dall’altra parte del Rheno, li quali dal primo giorno di Marzo di quest’anno han pagata contributione a gli Hassi, ciascheduno contribuisca ancora per la sua proportione di quello, c’ha contribuito, e paghi alli detti Arciuescouati, o Vescouati, e Abbatia la rata del danaro di sopra tassato da pagarsi, e delli alimenti o paghe da pagarsi, e darsi alli detti Soldati de presidij sopradetti delli tre luoghi, e così ancora se detti luoghi ritardaranno li pagamenti, doueranno soggiacere per le rate loro non pagate al danno, che ne seguirà; & non sia lecito alli soldati, o vero Officiali Cesarei, o della real Maestà di Suetia, o della stessa Langrauia di impedirne le essecutioni che si daranno o faranno, e non sarà lecito a gli stessi di Hassia a pregiuditio di questa dichiaratione esentare alcuno. Et quelli, che giustamente pagaranno la portione loro saranno liberi da ogni altra grauezza.  
 
  [Art. XV,13 IPO = § 58 IPM] Per quello che tocca alle controuersie trattate fra le Case di Hassia, l’vna di Cassel, e l’altra di Darmestat per la successione di Marpurgo essendo esse stato accordate in Cassel il di 14. di Aprile prossimo passato con sodisfattione delle parti <<ad interpositione del Duca Ernesto di Cleves, Giuliers, e Perg.>> si è determinato che lo stesso accordo fatto in Cassel, & fermato dalle parti <<(in quanto non sia pregiudiciale all’Imperatore, & Imperio)>> habbia per authorità di questo instromento la stessa forza, & validità, come se fosse di parola in parola quì inserito, e non possa in alcun tempo mai ne dalle parti c’hanno fatto l’accordo, ne da chiunque altro sotto qual si voglia pretesto o di patto, o di giuramento, o altro essere contradetto, o rotto, anzi se alcuno de gli interessati ricusasse di confermarlo, siano tutti obligati ad osseruarlo.  
 
  [Art. XV,14 IPO = § 59 IPM] Resti pur anche in virtù di questa pacificatione pienamente corroborato l’accordo fatto tra il defonto Langrauio d’Hassia Guglielmo, & li Conti Christiano, & Vvolrado di Vvaldec sotto il dì 11. Aprile 1635. & ratificato dal Langrauio Giorgio d’Hassia il dì 14. d’Aprile 1648. il quale accordo obligarà tutti li Prencipi d’Hassia, & li Conti di Vvaldec.  
 
  [Art. XV,15 IPO = § 60 IPM] Resti parimente ferma, & stabile la Primagenitura introdotta, & nell’vna, & nell’altra Casa di Hassia, cioè di Cassel, & Darmestat confermata dalla Maestà dell’Imperatore.  

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