Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)
 
  Kollationsvorlage:
Instrvmento Della Pace, Prima chiara e distintamente letto Dai Plenipotentiarii Dell'Vna e dell'altra parte Imperiali e Regij Suezesi in Osnabrug, li 27. di Luglio MDCXLVIII. In Presenza Degli Stati Del S. Romano Imperio, Radunati appresso i Signori Ambasciatori Suezesi: Di Poi Col Darsi Scambievolmente le mani solennemente Confermato, e publicato li 25. d'Ottobre. Tradotto in volgare dall'Originale Latino. In Venetia, MDCXLVIII. Appresso Gio: Giacomo Herz. Con Licenza de' Superiori, e Priuileggio (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648-1650 Nr. 3]), 50-55.
 
 
 

italienisch 1648

 
 

Artikel XVI IPO

 
   
  [Art. XVI,1 IPO = § 98(1) IPM] Subito, che questo Instrumento di pace sarà sottoscritto, & fermato dalli Plenipotentiarij, & Ambasciatori, cessarà ogni hostilità, & tutte le cose di sopra accordate, dall’vna, e dall’altra parte subito si esseguiscano.  
   
  [Art. XVI,2 IPO = § 100 IPM] Et primieramente l’Imperatore diuulghi, e publichi per tutto l’Imperio editti, & comandi espressamente a tutti coloro, che tutti quelli, che in virtù di questa pace sono obligati a restituire, o fare alcuna cosa, che senza alcuna renitenza, o dimora facciano, & esseguiscano le cose accordate dentro del tempo, & termine della pace conclusa, & ratificata. Comandando tanto alli Direttori Prencipi descritti quanto alli Capi della militia de i Circoli che ad instanza di quelli, alli quali si hà da restituire, sollicitino, & adempiscano la restitutione secondo l’ordine dell’essecutione, & di questi patti,
nelli quali Editti si inserisca pur anche la clausola, che se li Direttori del Circolo sudetti o il Capo militare del Circolo si conoscessero o per la causa, o restitutione propria non valeuoli ad esseguire, o che li Direttori, o Capi militari ricusassero la comissione, in tal caso li Direttori, & Capi delle militie del Circolo vicino essercitino la carica contro gli esteri Circoli, se ne saranno ricercati da quelli, a quali hà da essere restituito.
 
   
  [Art. XVI,3 IPO = § 101(1) IPM] Et se alcuno di quelli a quali se hà da restituire stimarà, che li Commissarij di Cesare siano atti all’essecutione, o a far restituire, & sodisfare, saranno loro dati senza dimora, lasciandosi in arbitrio di essi, a quali si deue restituire, di valersi, o di quelli, o di questi.  
   
  [Art. XVI,4 IPO = § 101(2) IPM] Et in tal caso per tanto più render facile l’effetto della restitutione delle cose accordate, sarà lecito non solo a quelli, cui si hà da restituire, ma anco a quelli che deuono fare la restitutione, di nominare subito conclusa, & sottoscritta la pace, due o tre Commissarij per parte delli quali l’Imperatore ne eleggerà vno per parte, cioè vno Catolico, & vno dell’Augustana alli quali darà ordine, che esseguiscano prontamente senza dilatione tutte le cose stabilite in questa transattione. Et se quelli c’hanno da restituire non curaranno di fare tal nominatione di Commissarij, S M. eleggeran due (vno Catolico, cioè, & vno dell’Augustana) a suo arbitrio delli nominati da quello a cui si hà da restituire a quali non ostante le eccettioni fatte dall’altra parte, darà la commissione di essequire, & finalmente quelli a cui si ha da restituire, subito doppo la conclusione della pace notifichino a gli interessati in qualche parte il tenore delle cose accordate, ò transatte.  
   
  [Art. XVI,5 IPO = § 102 IPM] Finalmente tutti quelli, e ciascheduno di essi, o siano Stati, o Communità, o priuati, o del Clero, o Secolari, li quali in virtù, e per dispositione di questo accordato, e delle Regole Generali, o di alcuna dispositione di questa transattione, o espressa, o speciale che sia si trouano obligati a restituire dare, cedere, o fare alcuna cosa, subito che saranno publicati gli ordini, & Editti Cesarei, e fatta la notificatione di quello che si ha da restituire, siano obbligati di restituire, cedere, fare, & essequire tutto quello a che sono tenuti, senza eccettione, dimora, oppositione di clausola saluatoria, ò generali, o particolare posta di sopra nella Amnestia, o Dimenticanza, & senza danno o colpa alcuna.  
   
  [Art. XVI,6 IPO = § 103 IPM] Ne sia Stato, o Soldato alcuno particolarmente di quelli, che sono in presidio, o qualunque altro si voglia, che ardisca di opponersi alle essecutioni delli Direttori, o Capi delle militie de i Circoli, o Commissarij, ma più tosto assistano a gli essecutori, e sarà lecito alli detti essecutori di vsar la forza con le proprie genti, o di quelli a chi s’ha da restituire contro quei che volessero impedirli.  
   
  [Art. XVI,7 IPO = § 104 IPM] Di poi si liberino tutti li prigioni dell’vna, e dell’altra parte senza differenza, che siano, o di spada, o di Toga in quella maniera che è stato conuenuto, o si conuenerà tra li Generali de gli esserciti con l’approuatione di S. M. Cesarea.  
   
  [Art. XVI,8 IPO # IPM] Finalmente per sbandare la militia di Suetia, tutti gli Elettori, Prencipi, & Stati, compresa anche la Nobiltà libera, & immediata dell’Imperio (saluo però l’vso delle requisitorie in tali casi consueto, e salue per l’auuenire la libertà, & esentione) delli sette circoli, che si diranno, dell’Imperio, cioè dell’Elettorato del Rheno, della Sassonia superiore, della Franco[n]ia, della Sueuia, del Rheno superiore, della Vuestfalia, & della Sassonia Inferiore siano obligati depositare cinque millioni di tallari in tanta moneta consueta dell’Imperio, e questo in tre termini; Nel primo termine (concorrendo per rata nelli Stati del Circolo Elettorale, e superiore del Rheno Francoforte al Meno; nella Sassonia superiore Lipsia e Bransuich, nella Franconia Norimberga, nella Sueuia Vlma, nella Vuesfalia Brema, & Munster, e nella Sassonia Inferiore Hamburgo) vn millione, e ottocento mila tallari come sopra; (& per più facilitare questo sborso si potranno tassare a proportione quelli sudditi, che per l’Amnestia si hanno da restituire non a beneficio del moderno possesso[r]e, ma dal vero Signor, a cui si deuono restituire, il che subito conclusa la pace, anche prima di far la restitutione si potrà fare, e li moderni possessori non si potranno in alcun modo opponere a tali essecutioni) e vn milione, e ducento mila tallari si [a]ssignaranno a certi Stati da pagare, e intorno a tal pagamento da farsi per trouare le conditioni più facili ciascheduno di essi Stati insieme con l’Officiale militare, che gli sarà assegnato tra’l tempo che sarà conclusa, e confirmata la pace amicabilmente, e con giusta charità conueneranno insieme.  
   
  [Art. XVI,9 IPO # IPM] Et fatta que sarà, e ratificata tale conuentione si passarà vgualmente di mano in mano al pagamento del millione, e ottocento mila tallari, allo sbandamento delle soldatesche, & al vscire delli territorij, il che non si ritarderà per qual si voglia causa. Subito, che sarà conclusa la pace cessaranno le contributioni, & ogni sorte di essattione, eccetto però quello che con modo tollerabile si accordarà per sostenimento delli presidij, e dell’altre militie, & saluo ancora il ristoro delli danni riceuuti da quelli Stati, che hauranno pagata la sua portione, o si saranno accordati con li Officiali assignatili per le loro portioni, da ricuperarsi dalli Stati compagni che saranno stati causa del danno.
Delli altri due millioni di Talari il primo si pagarà fedelmente al fine del prim’anno da principiarsi fatto lo sbandamento delle militie, e l’altro indi ad vn’altro’anno poi subsequente, & ambidue si pagaranno in taleri Imperiali, o suo valore in moneta corrente nell’Imperio nelli luoghi prenominati dalli Stati delli sette Circoli predetti alli ministri deputati per questo effetto dalla Maestà di Suetia. Et si come si intenderanno assignati li detti sette Circoli soli alla militia di Suetia senza ch’altri vi pretenda, così gli Elettori, Prencipi, & Stati doueranno pagare solamente quella rata portione, che li toccarà, secondo il compartimento, e matricola di ciaschedun luogo, & osseruanza solita da esserli assignato.
 
   
  [Art. XVI,10 IPO # IPM] Come niuno Stato sarà essente da tal pagamento così non sarà grauato a più numero nel mese di Romani o costretto a pagare per vn’altro suo congiunto Stato, ne ad altre militie, & molto meno per tal cagione sarà grauato di represaglie, o sequestri; e niun Stato sarà impedito di fatto sotto qual si voglia pretesto da soldati, o Stato consorte, o da chiunque altro di tassare, & essigere sopra li suoi.  
   
  [Art. XVI,11 IPO # IPM] Per quello poi che appartiene alli Circoli d’Austria, & di Bauiera; essendo che l’Austriaco (oltre alla promessa fatta dalli Stati dell’Imperio in questo Conuento di pacificatione, che nella prima dieta Imperiale per causa delle spese fatte in queste guerre determinaranno il sussidio da darsi con le collette dell’Imperio) è sottoposto a pagare li stipendij alle militie, & essercito immediato di Cesare, & il Bauaro all’essercito di Bauiera, habbia S. M. cura del modo, & dell’essigenza nel circolo dell’Austria, ma nel circolo della Bauiera si vsi il medesimo modo di tassare, & essigere che si osserua ne gli altri Circoli, & l’essecutione si faccia secondo le constitutioni dell’Imperio, come anche negli altri sette Circoli.  
   
  [Art. XVI,12 IPO # IPM] Et accioche la Maestà di Suetia sia tanto più sicura dell’Infallibile pagamento di tutte le rate, tutti gli Elettori, Prencipi, e Stati delli sette Circoli in virtù della presente conuentione si obligano, ciascheduno per la sua portione di pagare spontaneamente, & a buona fede a i tempi, & luoghi determinati, obligando, & hippotecando tutti li proprij beni: In maniera che se alcuno ritardarà il pagamento tutti gli Ordini dell’Imperio, & in particolare li Direttori, & Capitani di ciaschedun Circolo per authorità dell’articolo dell’assicuratione di pace siano obligati ad essequire, & far essequire le promesse come di cosa giudicata, & determinata, senza far altro processo, o admettere eccettione alcuna.  
   
  [Art. XVI,13 IPO ± § 105 IPM] Fatta che sarà la restitutione per il capo dell’Amnestia, & de i Grauami, & liberati di prigioni, e date, e riceuute le ratificationi, & essequite le cose dette intorno al primo pagamento, tutti li presidij dell’vna, e dell’altra parte, o siano dell’Imperatore, e suoi confederati, o della Regina, & Regno di Suetia, & Langrauia di Hassia, e loro confederati, & adherenti, o siano posti da chiunque altro sotto qual si voglia titolo o nome, si debbano di mano in mano cauare fuori dalle Città dell’Imperio, e da tutti li luoghi che s’hanno a restituire, senza eccettione, dimora, danno, e colpa.  
   
  [Art. XVI,14(1) IPO ± § 106(1) IPM, Art. XVI,14(2) IPO ± § 107 IPM] Tutti li luoghi stessi, Città, Piazze, Terre, Ville, Fortezze, Rocche, o Castelli, che sono stati occupati, o ritenuti per il Regno di Bohemia, altre terre hereditarie dell’Imperatore, e della Casa d’Austria, com’anco per li altri Circoli dell’Imperio, & ò siano stati concessi per sospension d’armi si dell’vna, come dell’altra parte, si restituiscano alli primi, & legitimi loro possessori, & Padroni, ò siano Stati mediati, ò immediati dell’Imperio tanto Ecclesiastici quanto Secolari, compresaui anche la nobiltà libera dell’Imperio, il che si faccia senza dimora, & si lascino alla libera dispositione, di quelli, a quali appartengano, o di ragione, o di consuetudine, o per vigore di questa transattione, non ostante qual si voglia donatione infeudatione, concess[i]one (se non saranno state fatte spontaneamente, e di propria volontà di alcun Stato ad alcuno) obligationi per riscattar li prigioni, o date per schiuar Incendio, & rouina, o per qual si voglia altra causa, & titoli, acquistati in pregiudicio delli primi legitimi padroni, e possessori, & annullati tutti li patti, & confederationi, e tutte l’altre eccettioni, che fossero contrarie a detta restitutione, le quali tutte si habbiano per nulle. Salue però le cose determinate, & specialmente eccettuate nelli articoli precedenti per sodisfattione, & equiualente ricompensa della Regina, & Regno di Suetia, o di alcuni altri Elettori, & Prencipi del Sacro Romano Imperio,
& questa restitutione delli luoghi occupati tanto dalla Maestà Cesarea, quanto dalla Maestà di Suetia, & loro confederati, e adherenti si faccia a buona fede reciprocamente.
 
   
  [Art. XVI,15 IPO = § 108(1) IPM] Si restituiscano pur anche gli archiuij, & scritture, & altri mobili, come Artellarie, che furono ritrouate nelli luoghi delli amici al tempo, dell’occupatione, & che tutta via vi si ritrouano. Ma quelle che doppo l’occupatione sono state trasportate altroue, o pigliate nelle fattioni militari, o che in detti luoghi vi furono condotti per vso di guerra li stessi le possino trasportar via.  
   
  [Art. XVI,16 IPO = § 108(2) IPM] Siano obligati li sudditi di ciaschedun luogo nel partirsi li presidij, & soldati somministrare senza prezzo carri, caualli, & naui insieme con il viuere necessario per condur via tutto il bisogno alli luoghi destinati nell’Imperio, li quali carri, & caualli, & Naui doueranno senza inganno, o fraude restituire li Gouernatori de’presidij, & delli soldati, che in questo modo predetto si partiranno, & li sudditi di vno Stato si diano cambio l’vn l’altro per dette condotte insino a tanto che da vn territorio all’altro passando, giungano alli luoghi destinati nell’Imperio; ne li capi da guerra douranno condur seco li sudditi, carri, caualli, & naui, & somiglianti cose prestateli, contro la volontà delli Padroni, & tanto meno fuori de’confini dell’Imperio, & di tutto però daranno sicurezza, & ostaggi.  
   
  [Art. XVI,17 IPO = § 109(1) IPM] Li luoghi restituiti, o siano maritimi, o confini, o dentro terra, siano da qui auanti liberi da tutti li presidij introdottiui mentre che sono state in moto le guerre, & si lascino alla libera dispositione delli Padroni, salue però sempre in auuenire le ragioni di ciascheduno.  
   
  [Art. XVI,18 IPO = § 109(2) IPM] Non apporterà danno ad alcuna Città, o prediudicio di presente, o in auuenire l’essere stata occupata, o datasi ad alcuna delle parti c’hanno combattuto, ma tutte, & ciascheduna di esse insieme con tutti li Cittadini, & habitanti godano del beneficio dell’Amnestia vniuersale, & della presente pacificatione, & li restino salui, & illesi per l’auuenire tutti li priuilegij, & ragioni così nelle materie sacre, come nelle profane, come haueuano auanti questi moti, salue però sempre à tutti li Padroni le ragioni della superiorità con tutte le dipendenze qualunque, & quante si siano.  
   
  [Art. XVI,19 IPO = § 110 IPM] Finalmente si licentijno tutte le soldatesche, & si riformino gli essercitij, che sono nell’Imperio; riseruato però quel numero solo, che ciascheduno stimarà necessario per sua sicurezza nel suo Stato, doue lo condurrà.  
   
  [Art. XVI,20 IPO ~ § 99 IPM] E tanto nel riformare le militie quanto nella restitutione de i luoghi (il che si deue fare nel tempo già determinato) si osseruino quegli ordini, & modi, che si concertaranno frà li Generali de gli esserciti, purche in fatti si esseguiscano le cose, che si sono determinate nel punto della sodisfattione delle militie.  


Vertragstext 1648
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