Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)
 
  Kollationsvorlage:
Instrvmento Della Pace, Prima chiara e distintamente letto Dai Plenipotentiarii Dell'Vna e dell'altra parte Imperiali e Regij Suezesi in Osnabrug, li 27. di Luglio MDCXLVIII. In Presenza Degli Stati Del S. Romano Imperio, Radunati appresso i Signori Ambasciatori Suezesi: Di Poi Col Darsi Scambievolmente le mani solennemente Confermato, e publicato li 25. d'Ottobre. Tradotto in volgare dall'Originale Latino. In Venetia, MDCXLVIII. Appresso Gio: Giacomo Herz. Con Licenza de' Superiori, e Priuileggio (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648-1650 Nr. 3]), 55-57.
 
 
 

italienisch 1648

 
 

Artikel XVII IPO

 
   
  [Art. XVII,1 IPO ± § 111 IPM] Li Plenipotentiarij, & Ambasciadori Cesarei, Regij, & de gli Ordini dell’Imperio, promettono che questa pace così conclusa sarà ratificata, dall’Imperatore, dalla Regina di Suetia, dagli Elettori, Prencipi, & ordini del Sacro Romano Imperio nelle forma, che qui si è conuenuta, & faranno che infallibilmente si presentino qui in Osnapruch, & reciprocamente si cambijno, & diano gli instromenti di ratificatione solenni nello spatio di otto settimane da principiarsi il giorno della sottoscrittione.  
 
  [Art. XVII,2 IPO = § 112 IPM] Et per maggior fermezza, & sicurezza di tutti, & ciascheduno di questi patti sarà questa transattione vna perpetua legge, & determinatione, o pragmatica dell’Imperio, la quale nella prima Dieta, & nella capitulatione Cesarea si inserirà come l’altre leggi, & constitutioni fondamentali dell’Imperio, & obligarà non solo i presenti, ma li lontani, e tanto gli Ecclesiastici, quanto li Politici, o siano, ò nò Stati dell’Imperio, & perciò intimata così alli Consiglieri, & Officiali di Cesare, & Grandi dell’Imperio, come alli Giudici, & assessori di tutti li tribunali, quali tutti doueranno osseruarla come Regola.  
 
  [Art. XVII,3 IPO = § 113 IPM] Contro questa transattione, o alcuno de’suoi capitoli o clausoli non si possano giamai allegare, vdire, o admettere, niuna legge Canonica, o Ciuile, niun decreto, o c[o]mmune, o particolare di Concilij, Priuilegij, Indulti, Editti, commissioni, inhibitioni, mandati, decreti, rescritti, pendenza di lite, sentenze date in qual si voglia tempo, o passata in giudicato, Capitolationi Cesaree, & d’altri, Regole di Ordini Religiosi, o loro esentione, Proteste fatte per il passato, o da farsi in auuenire, contradittioni, appellationi, inuestiture, transattioni, Giuramenti, rinoncie, patti dediticij, o altri, & molto meno l’editto dell’anno 1629. o la transattione di Praga con le sue dipendenze, & appendici, o gli accordati con li Pontefici, l’interim dell’anno 1548. o qualunque altro statuto tanto Ecclesiastico quanto Politico, decreti, dispense, assolutioni, o finalmente qualunque altra eccettione di qualunque nome si sia, o che si possa imaginare sopra le quali tutte non possano mai in alcun modo formarsi processi, o commissioni tanto in petitorio; quanto in possessorio, o inibítorij contro questa t[r]ansattione.  
 
  [Art. XVII,4 IPO = § 114 IPM] Chiunque contrafarà a questa transattione, o publica pace siasi o con il Consiglio, o con l’aiuto, o resisterà all’essecutione, o restitutione, & anco doppo che fosse fatta la restitutione legitimamente, & senza eccesso, tentasse di nuouo di grauare il restituito senza legitima cognitione di causa, & senza l’essecutione ordinaria della giustitia, o laico, o Clerico, che fosse questo tale, incorrerà di ragione, & di fatto nella pena di rompitor di pace, & si determini, & comandi contro lui la restitutione, & prestatione pienamente secondo le constitutioni dell’Imperio.  
 
  [Art. XVII,5 IPO = § 115 IPM] Et nondimeno resti ferma, & nel suo valore la pace conclusa, & siano obligati tutti li consorti di questa transattione difendere, e proteggere tutte, & ciascheduna legge di questa pace contro chiunque si sia, senza distintione di Religione, & se auuenerà che alcuno violasse, ò vero rompesse alcuna di queste leggi l’offeso prima di tutte le cose essorterà l’offendente a lasciar in disparte la strada del fatto, & la causa si conosca, ò con i termini disputabili della giustitia, ò se ne tratti l’amicheuole compositione.  
 
  [Art. XVII,6 IPO = § 116(1) IPM] Et se nel termine di tre anni non si terminarà tale discordia in niuno di questi due modi ò di amici, ò di Giudicio, siano obligati tutti li consorti, ò interuenienti di questa transattione, & ciascheduno di loro, preso il consiglio vnitamente con la parte offesa, congiunger l’armi per rimouere la ingiuria dall’offeso contro l’offendente ammonito, quando sarà stato ostinato contro l’amicitia, & la giustitia (salua però sempre inauuenire la giuriddittione, & la competente administratione della Giustitia secondo le leggi, e constitutioni di ciaschedun Prencipe, ò Stato)  
 
  [Art. XVII,7 IPO = § 116(2) IPM] & non sia lecito a niuno Stato dell’Imperio il difender le sue ragioni con l’armi, ò con la forza, & ò sia nata, ò sia per nascere in auuenire alcuna discordia, ricorra ciascheduno alla giustitia; & chi farà altrimente si dichiara reo di frattura di pace. Et quello che sarà dalle sentenze determinato, & giudicato, senza risguardo de Stati, si esseguisca, come determinano le leggi dell’Imperio in materia dell’essequir le sentenze.  
 
  [Art. XVII,8 IPO = § 117 IPM] Et acciò che si possa tanto meglio conseruare la publica pace, si redintegrino li Circoli, & subito che da qualche parte appariscano moti, ò principij di turbolenze, si esseguiscano gli ordini, & dispositioni delle constitutioni dell’Imperio, nelle quali si tratta dell’essecutione, & conseruatione della publica pace.  
 
  [Art. XVII,9 IPO = § 118 IPM] Et qualunque volta alcuno vorrà transitar soldatesche per li Stati, ò territorij altrui per qual si voglia occasione, ò tempo, li passaggi si facciano a spese di quello, a chi appartiene il passaggio, & senza danno, ò dispendio, ò trauaglio di quello, di cui è il territorio per doue passaranno. Et finalmente si osseruino tutte le constitutioni, che deliberano de gli interessi della pace publica dell’Imperio.  
 
  [Art. XVII,10 IPO ~ § 119 IPM] In questa pace siano compresi per la parte del Serenissimo Imperatore tutti li confederati, & adherenti della Maestà sua. Prima il Rè Catolico, la Casa d’Austria, il Rè di Polonia, gli Elettori, & Prencipi del Sacro Romano Imper[i]o, & fra questi ancora il Duca di Sauoia, & gli altri Stati, compresa ancora la libera, & immediata Nobiltà dell’Imperio, le Città Anseatiche, il Rè, & Regni di Dania, & di Noruegia con le Prouincie annesse, il Ducato di Sclesuich, il Duca di Lorena, & tutti le Prencipi, & Republiche d’Italia, li Stati, & ordini confederati dell’Olanda, de Suizzeri, & della Retia, & Prencipe di Transiluania, <<& se bene per la parte della Regina di Suetia, come più abasso si dirà, vi si includa il Rè di Portogallo, nondimeno li Cesarei dichiarano, che essi non riconoscono altro Rè di Portogallo, che il Rè di Spagna Filippo Quarto di questo nome.>>  
 
  [Art. XVII,11 IPO ~ § 119 IPM] Et per la parte della Serenissima Regina, & Regno di Suetia tutti li suoi confederati, & adherenti in prima il Rè Christianissimo, gli Elettori, Prencipi, Stati, libera, & immediata Nobiltà dell’Imperio, le Città Anseatiche, il Rè d’Inghilterra, il Rè & Regni di Danimarca, & Noruegia con le Prouincie annesse, & Ducato di Scle[sui]ch, il Rè di Polonia, il Rè, & Regno di Portogallo, il Gran Duca di Moscouia, la Republica di Venetia, li Stati di Olanda, li Suizzeri, la Retia, e’l Prencipe di Transiluania.  
 
  [Art. XVII,12 IPO ± § 120 IPM] Fehlt, statt dessen folgt die Corroboratio der Vereinbarung vom 6. August 1648:

Et in fede di tutte, & ciascheduna delle sopradette cose, & per maggior corroboratione il Plenipotentiario, & Ambasciatori della Sacra Maestà Cesarea per la sua parte, & li Plenipotentiarij, & Ambasciatori de gli Elettori Prencipi, & Stati dell’Imperio hanno corroborato, & fermato il presente Instromento di pace con le loro sottoscrittioni, & proprij sugelli.

In Osnapruch di Vvestfalia il di 24. d’Ottobre Anno MDCXLVIII.
 

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